Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7248 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7248 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

D’Amarlo Angelo, nato il 19/02/1989

avverso la sentenza del 10/12/2012 della Corte di Appello di L’Aquila.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Udito l’avv. Tiziana Marini, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 14/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza emessa il 10/12/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Teramo, in data 30/03/2011, appellata
da Angelo D’Amaro, imputato del reato di cui agli artt. 73, comma 1, 80 lett. A)
d.P.R. 309/1990 (come contestato in atti) e, previa concessione del fatto di lieve
entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, condannato alla pena di mesi 5 e

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
esponeva che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, non
essendo stata acquisita la prova certa in ordine alla sussistenza della
responsabilità penale dell’imputato.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1.1 giudici di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle
risultanze processuali, hanno accertato che Angelo D’Amario – nelle condizioni di
tempo e di luogo come individuate in atti – aveva detenuto e poi ceduto ad
Emanuel Altieri, previo pagamento di C 10O,00 gr. 12 circa di hashish, fatti
commessi in Teramo il 04/04/2008 (vedi sentenza 2° grado pagg. 2 – 3).

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché non correlate in
modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione
impugnata. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dai giudici di merito. Dette doglianze, peraltro quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art.
606 lett. b) ed e) cpp – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto,
poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma
alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di
legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa
interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della
disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U,
2

gg. 10 di reclusione ed C 2.000,00 di multa; pena sospesa.

n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428;
Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv
215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].

3.Va dichiarato inammissibile, pertanto,

il ricorso proposto da Angelo

D’Amaro, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 14 Gennaio 2014.

P.Q.M.

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