Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7248 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7248 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) YASSIN ABDELAZIZ N. IL 01/01/1980
avverso la sentenza n. 4888/2011 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
11/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Considerato:
YASSIN ABDELAZIZ
Ricorre

avverso la sentenza indicata in epigrafe e, chiedendone

l’annullamento, deduce che il giudice avrebbe dovuto prosciogliere ai sensi dell’ari
129 cod. proc. pen ed irrogare una pena più mite ed adeguata al fatto, .;
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle
parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129
cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo del
vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente
la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen.
sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071),
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la
insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.;avendo il Gip ha
motivato osservando che la prova della responsabilità dell’imputato emergeva dalla
risultanze istruttorie, dando conto, con tale motivazione , di avere escluso la
possibilità di un proscioglimento ex art. 129 cpp;
Anche riguardo alla pena il ricorso è inammissibile, essendo la pena conforme
ai parametri legali ed essendo il giudicante vincolato al patto processuale
intervenuto tra le parti, anche per quanto riguarda le circostanze attenuanti incluse
nel patto solo ai fini della determinazione della pena da infliggere in concreto, sicchè
il controllo esercitato dal giudice sulla corretta applicazione e comparazione delle
circostanze prospettate dalle parti non equivale a una concessione delle stesse,
proprio perché manca un accertamento pieno e incondizionato in ordine alla loro
sussistenza.
( Cassazione penale, sez. un., 21/06/2000, n. 18 )
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in Euro 1500;

relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato; questa Corte ha

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, li 04.12.2012

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