Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7247 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7247 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
Fasolo Leonardo, n. a Burgio il 07/09/1948;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 24/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in pemna del Sostituto Procuratore
generale V. Geraci, che ha concluso per 421g= del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco
del 31/05/2012 relativamente alla condanna di Fasolo Leonardo alla pena di anni
otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 40.000 di multa per il reato di
cui agli artt. 110,81 c.p., 73, comma 1, del d.p.r. n. 309 del 1990, per avere,
anche in concorso con Congiu Antonio, ceduto a più riprese quantitativi di
cocaina nell’ordine di 50 – 100 g. circa per volta a Mallia Ercole.

Data Udienza: 14/01/2014

è’

2. Ha proposto ricorso l’imputato lamentando con un unico motivo la mancanza
o manifesta illogicità della motivazione della sentenza. Rileva come la Corte sia
incorsa in una serie di errori logici non avendo in primo luogo fatto corretta
applicazione del disposto dell’art. 192 c.p.p. pur a fronte di elementi stridenti con
la affermazione di colpevolezza ed essendo stati trascurati una serie di elementi
oggettivi ostativi alla ragionevolezza e attendibilità della tesi accusatoria. In

ha affermato che le spontanee dichiarazioni di Colombo, amico di Mallia,
avrebbero confermato il luogo di approvvigionamento dello stupefacente da
parte di Fasolo presso il bar “stop and go; tale convincimento non sarebbe
provato in quanto Colombo nelle sue dichiarazioni non avrebbe indicato chi fosse
Nardino, rimanendo questi, pertanto, sconosciuto e non identificabile pertanto
con certezza in Fasolo; i giudici avrebbero ritenuto che l’identità di costui
sarebbe emersa da una serie di telefonate, ma in realtà ciò non sarebbe
avvenuto, restando così il tutto nel dubbio e nel nebuloso. Né il fatto che i
carabinieri conoscessero già Fasolo Leonardo proverebbe qualcosa, non avendo
gli stessi identificato, il 7 ottobre 2010, l’uomo di piccola statura che stava
parlando con Mallia; del resto nessun sequestro di stupefacente è stato eseguito
a carico di Fasolo. Anche l’attribuzione dell’utenza a Fasolo non sarebbe certa
non emergendo che la voce di questi sia stata identificata nelle intercettazioni di
cui si parla nella sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, che appare riprodurre le medesime doglianze già esposte con l’atto
di appello, è inammissibile.
Va premesso che l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli per
avere, a più riprese, nel periodo ricompreso tra il 20/11/2010 ed il 19/01/2011,
ceduto cospicui quantitativi di cocaina a Mallia Ercole, a sua volta rivenditore
nei confronti di numerose terze persone, avendo i giudici di merito fondato la
prova di tale condotta essenzialmente sulle dichiarazioni di Colombo Gianluca,
che, quale intermediario per conto di Mallia, ha indicato in tale “Nardino” la
persona, poi identificata in Fasolo Leonardo, che, appunto, gli consegnava lo
stupefacente da dare a Mallia, e sul contenuto di osservazioni di p.g. ed
intercettazioni telefoniche confermative di contatti tra lo stesso Nardino e Mallia
finalizzati alla cessione di stupefacente.

particolare la Corte territoriale, dopo avere brevemente inquadrato il contesto,

Ciò posto, con il ricorso si lamenta, ancora una volta, come il suddetto “Nardino”
sia, invece, rimasto sconosciuto non potendo quindi affermarsi, con la necessaria
certezza, che nel medesimo sia da individuarsi appunto l’imputato.
E tuttavia la Corte, dopo avere nuovamente rammentato che Colombo aveva
dichiarato che l’uomo di circa sessant’anni e di statura bassa che soleva dargli lo
stupefacente da consegnare a Mallia e che in alcune occasioni si era anche

era da lui conosciuto come “Nardino”, ha indicato con puntualità gli elementi
logico – storici indicativi della necessaria coincidenza tra la persone di Nardino e
quella del Fasolo; ha infatti segnatamente ricordato : la corrispondenza precisa
delle fattezze fisiche di Fasolo con quelle descritte da Colombo, la sostanziale
prossimità del nome di battesimo di Fasolo (“Leonardo”) con il nome (“Nardino”)
indicato da Colombo, la attribuzione, in un sms inviato a Mallia da Congiu, a
Fasolo, visto arrivare dai carabinieri il 14/12/2010 proprio a casa di Mallia, del
nome “Nardi”, e, quale elemento di valenza probatoria addirittura autonoma, il
contenuto, logicamente interpretato come propedeutico ad un incontro
finalizzato all’illecito acquisto (“c’è un mio amico che deve fare il battesimo…”)
della conversazione telefonica intercorsa tra Fasolo e Mallia poche ore prima di
quando, appunto, il primo, in compagnia di Congiu, ebbe a recarsi il 14/12/2010
nella predetta abitazione ivi fermandosi per circa dieci minuti; la Corte ha, anzi,
ricordato, come circa due mesi prima i carabinieri avessero visto Mallia
intrattenersi, nel piazzale antistante lo stesso bar significativamente citato da
Colombo, con un uomo, all’epoca non ancora identificato, che, fotografato
nell’atto di aprire una Fiat 600 (la stessa citata dall’imputato in una sua
conversazione telefonica intercettata), era poi indubitabilmente risultato essere
appunto Fasolo.
Sicché, in definitiva, nessun vizio motivazionale può individuarsi nella sentenza
impugnata, risolvendosi la censura del ricorrente in una pretesa, inammissibile,
di rivalutazione degli elementi di prova letti dai giudici di merito secondo criteri
niente affatto illogici e, pertanto, non sindacabili.
4.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende
3

incontrato direttamente con quest’ultimo presso il bar “Stop and go” di Arosio,

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014
re st.

Il Presidente

Il Consi

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