Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7246 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7246 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
Savastano Giovanni , n. in Gran Bretagna il 26/09/1963;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno in data 23/03/2010;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale V. Geraci, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Salerno confermava, con pronuncia in data 23/03/2010,
la sentenza del Tribunale di Salerno del 30/10/2007 di condanna di Savastano
Giovanni per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 per
avere detenuto, al fine di spacciarli, gr. 6,8891 circa di eroina. Poiché il
consigliere-relatore dott. Gianluigi Bochicchio non provvedeva però alla stesura
della motivazione, così come avvenuto per altre sentenze, il Presidente della
Sezione penale della Corte di Appello, con provvedimento del 19/09/2011,
ritenuta l’impossibilità di sostituire quale estensore il predetto magistrato con

Data Udienza: 14/01/2014

altro componente del collegio, giacché nessuno di essi era ancora in servizio
presso la medesima sezione penale, disponeva il deposito della predetta, e di
altre sentenze risultanti da un elenco allegato, con redazione da parte della
Cancelleria di un documento in cui erano contenuti la intestazione della
sentenza, le generalità degli imputati, l’imputazione, l’indicazione delle
conclusioni delle parti e il dispositivo. Conseguentemente la sentenza in

2. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il proprio Difensore, lamentando, con
un unico motivo, la mancanza totale della motivazione.
Premette di avere ricevuto in data 14/05/2013 l’avviso di deposito di atti relativi
alla sentenza in questione pronunciata il 23/03/2010 contenente il frontespizio
della sentenza, il verbale di dibattimento in grado di appello, il dispositivo della
sentenza e un provvedimento del presidente della sezione penale della Corte
d’Appello con cui lo stesso ha provveduto ad effettuare il deposito in tale
maniera di sentenze, tra le quali quella impugnata, per le quali il consigliere
estensore non ha provveduto a depositare la motivazione, in tal modo
adeguandosi all’indirizzo della Corte di cassazione secondo cui la mancata
redazione della motivazione, non più possibile per diversa destinazione dei
magistrati facenti parte del collegio decidente, è tale da determinare la nullità
della sentenza, rilevabile tuttavia soltanto nell’eventuale giudizio di
impugnazione.
Ciò posto, lamenta l’assoluta mancanza della motivazione stessa e quindi
l’impossibilità di un controllo delle ragioni della conferma della sentenza di primo
grado e, conseguentemente, la nullità della stessa rilevabile nel giudizio di
impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Come più volte affermato da questa Corte, la mancata redazione della
motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che
abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile alla
omessa motivazione e non determina la inesistenza della pronuncia ma la sua
nullità, rilevabile in quanto tale solo se dedotta, come avvenuto nella specie, a
seguito di impugnazione

(tra le tante,

Sez. 6, n. 31965 del 02/07/2013,

Sicignano, Rv. 255888; Sez. 6, 6, n. 48431 del 20/11/2008, Contino, Rv.
2

questione veniva depositata, secondo le predette modalità, in data 07/05/2013.

i

242138; Sez. 2, n. 45255 del 22/1112007, Terranova, Rv. 238514; cfr. inoltre,
in motivazione, Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118).
Stante la predetta nullità, la sentenza impugnata va pertanto annullata con
rinvio alla Corte di appello di Napoli, cui spetterà di esaminare l’atto di appello
proposto dall’imputato avverso la sentenza di primo grado e definire il relativo
giudizio; non osta a tale epilogo, peraltro, la prescrizione del reato che

23/12/2013, dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, il cui esito
sarebbe, secondo le prime letture dottrinali, quello della riconfigurazione della
fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in
ipotesi di reato autonomo (di talché il termine prescrizionale sarebbe, oggi,
quello di anni cinque prolungato, per le cause interruttive, sino ad anni sette e
mesi sei) posto che la stessa totale mancanza del documento – sentenza,
seppure non produttiva di inesistenza, impedisce però a questa Corte di valutare,
come necessario, la sussistenza o meno dei presupposti per il proscioglimento
nel merito dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., dovendo un tale
compito essere affidato alla Corte d’Appello nell’ambito dell’esame dei motivi di
gravame avverso la sentenza di primo grado.

4. Il mancato assolvimento del dovere di stesura della sentenza da parte del
magistrato designato per tale funzione, dott. Gianluigi Bochicchio, che aveva
introitato la decisione sin dal 23/03/2010, impone inoltre la segnalazione del
caso ai titolari dell’azione disciplinare i quali valuteranno altresì se siano
ravvisabili profili di responsabilità circa l’eventuale mancata tempestiva
segnalazione da parte del presidente del collegio giudicante del ritardo nella
stesura della sentenza affidata al dott. Bochicchio, e l’omessa tempestiva
sostituzione del medesimo, quale estensore della sentenza, con altri componenti
del collegio, a nulla rilevando l’eventuale loro trasferimento ad altra sezione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di
Napoli. Ordina la trasmissione di copia degli atti e della presente sentenza al
Procuratore generale presso questa Corte e al Ministro della giustizia.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014

Il Presidente

conseguirebbe alla recentissima modifica, ad opera del d.l. n. 146 del

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