Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7245 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7245 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Sula Erando, nato in Albania il 18.7.1990;
avverso la sentenza emessa il 18 maggio 2012 dalla corte d’appello di Ancona;
udita nella pubblica udienza del 14 gennaio 2014 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Svolgimento de/processo
Con sentenza del 28.2.2011 il Gup di Ancona dichiarò Sula Erando colpevole del reato di cui all’art. 73 d.p.R. 309 del 1990 e, con le attenuanti generiche, l’attenuante di cui all’art. 73, quinto comma, d.p.R. 309 del 1990 e la diminuzione per il rito abbreviato, lo condannò alla pena di anni uno e mesi otto di
reclusione ed E 8.000,00 di multa.
L’imputato propose appello sull’entità della pena.
La corte d’appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, ridusse la pena
ad anni 1 e mesi 2 di reclusione ed E 3.000,00 di multa (p.b. anni 2 e mesi 4 ed
E 6.000,00) per l’ottimo comportamento processuale e la giovane età, ritenendo
di non potersi attenere ai minimi per la non irrilevante quantità di droga e le
modalità della condotta.
L’imputato, a mezzo dell’avv. Fernando Piazzolla, propone ricorso per
cassazione deducendo che la motivazione è sostanzialmente inesistente e contraddittoria con il riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità. La
quantità di droga era peraltro modesta.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato perché effettivamente la motivazione della sentenza
impugnata sulla determinazione della pena è sostanzialmente inesistente o me-

i

Data Udienza: 14/01/2014

ramente apparente, ed è comunque contraddittoria perché non spiega la ragione
per cui, da un lato, è stata ravvisata l’ipotesi del fatto di lieve entità e, dall’altro
lato, si sono genericamente ritenute rilevanti ai fini della determinazione della
pena la «non irrilevante quantità» di droga e «le modalità della condotta».
Nemmeno è spiegato perché venti dosi singole medie sono state ritenute quantità «non irrilevante» e quali sono le modalità della condotta prese in considerazione per contrastare il ritenuto «ottimo comportamento processuale e la giovane età».
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio alla corte d’appello
di Perugia per nuovo esame in ordine alla determinazione della pena.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Perugia in
ordine alla determinazione della pena.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14
gennaio 2014.

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