Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7245 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7245 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LAMINO OSVALDO N. IL 09/03/1968
avverso la sentenza n. 5697/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

su. e”.
L
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

.

t•

:

LAMINO OSVALDO
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
I)-omessa ovvero illogica motivazione
riguardo: -all’omesso riconoscimento
dell’attenuante ex art. 62 n.4 CP , all’omesso riconoscimento della prevalenza delle
attenuanti sulle aggravanti e riguardo alla sussistenza di cause di non punibilità;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per totale
mancanza di specificità atteso che trascura di
considerare la motivazione della decisione impugnata che, lungi dall’entrare nel merito
delle questioni oggi proposte, ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività;
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici : la mancanza
di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,
intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel
vizio di aspecíficità conducente, a norma dell’art. 591 comma 1 lett. e), c.p.p.,
all’inammissibilità.

Cassazione penale à sez. III. 19 ottobre 2006, n. 41287
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. sicchè
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

CONSIDERATO IN FATTO

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