Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7244 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7244 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BERTOLA PIER CARLO N. IL 22/06/1947
avverso la sentenza n. 11399/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato atteso che trascura di considerare che alla fattispecie si applica la
normativa sulla prescrizione antecedente alla novella del 2005, in quanto il giudizio di
primo grado si è concluso in data 5.10.2004;
In tema di prescrizione, la norma transitoria che, per i processi già pendenti in grado di
appello alla data di entrata in vigore della legge n. 251/2005 (da individuarsi in quelli
nei quali sia già stata pronunciata la sentenza di primo grado) comporta l’applicazione
della disciplina previgente, anche se meno favorevole, non contrasta con l’art. 7 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, per essa, con l’art. 117 cost., giacché, come
già ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236/2011, il principio di
retroattività della legge più favorevole, in linea con l’orientamento già espresso dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo, riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e
le pene che li reprimono e tra esse non possono, quindi, farsi rientrare le norme in
materia di prescrizione. Cassazione penale, sez. V, 26/09/2011, n. 40886
Il termine massimo di prescrizione applicabile è dunque quello di anni 15, non ancora
decorso.
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c_p.p. sicchè
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di E.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1 000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

BERTOLA PIER CARLO
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. b) e) c.p.p.
riguardo all’omessa applicazione della
1)-omessa ovvero illogica motivazione
prescrizione del reato;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

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