Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7243 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7243 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CARNIONA BELTRE LICLE CANIALADO N.11. 2 01 1900
ANDREA MARGARITA N. IL 15’021979
avverso la sentenza li. 5434 2013 (iIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
25:06’2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09•012014 la relazione l’atta dal
Consigliere Dott. SANTI (iAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
clic ha concluso per

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U dito , per l a pa rte civi le, l’ A \

Udii i difensor .Avv.

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 25/6/2013, ha applicato, su concorde
richiesta delle parti. la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa a carico di
Licet Camalado Carnìa Beltrè e Margherita Andrea, imputate del reato di cui agli artt. 110
cod.pen., 73, co. I bis, d.P.R. 309/90, perché detenevano, per uso non esclusivamente personale,
sostanza stupefacente del tipo cocaina.

relazione alla verifica di insussistenza di cause di non punibilità. ex art. 129 cod.proc.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità. a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, permette di ritenere logica e
corretta la argomentazione motivazionale. adottata dal decidente.
Rilevasi che l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dall’art. 111 Costituzione e dall’art.
125. co. 3. cod. proc. pen.. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
Tuttavia, in tal caso. esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della
sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridurre il compito del giudice ad
una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti. lo sviluppo delle linee
argomentative della decisione è necessariamente correlato alla esistenza dell’atto negoziale con cui
l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nella imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod.
proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto qualora dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità. dovendo, invece, ritenersi sufficiente. in caso contrario, una motivazione consistente
nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129 cod. proc.
pen. ( ex multis Cass. 22/3/1999, n.752 ): nella specie il Tribunale ha pronunciato la sentenza ex
art. 444 cod.proc.pen. nel rispetto delle prescrizioni ex lege indicate, richiamando, in maniera
specifica, le acquisizioni istruttorie ( verbale di arresto e documentazione allegata ), preclusive al
riconoscimento di cause di non punibilità.
Tenuto conto, poi. della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che
non sussistono elementi per ritenere che le ricorrenti abbiano proposto il ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, le stesse, a norma dell’art. 616
cod.proc.pen.. devono, altresì. essere condannate al versamento di una somma, in favore della

La difesa delle prevenute ha proposto ricorso per cassazione, eccependo vizio di motivazione in

Cassa delle Ammende, equitativamente fissata. in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro
1.500,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuna di esse al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.500,00.

Così deciso in Roma il 9/1/2014.

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