Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7243 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7243 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LEONI MIRCO N. IL 21/02/1975
2) DELLA POETA TOMMASO N. IL 05/04/1971
avverso la sentenza n. 313/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
03/42010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per assoluta genericità, omettendo di considerare la motivazione
della Corte di appello, fondata —quanto al merito- sulla sorpresa in flagranza di reato e
-quanto alla dosimetria della pena- sulla ritenuta recidiva e sulla gravità del fatto ;
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi privi di specificazione: la
mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra
le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’art. 591 comma 1 lett. c),
c.p.p., all’inammissibilità.

Cassazione penale , sez. III, 19 ottobre 2Q06. n. 41287
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicchè
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di E.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende..6~ Yuri
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

LEONI MIRCO e DELLA POETA TOMMASO
Propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione per non avere esposto le ragioni della decisione
e, soprattutto, per non avere esaminato i motivi di gravame proposti sia sul merito che
sulla dosimetria della pena;

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