Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7241 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7241 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DEL CARLO Domenico, nato a Lucca il 2/7/1959
avverso la sentenza del 26/6/2012 del Tribunale di Pisa, sez. dist. di Pontedera,
che lo ha condannato alla pena di 5.000,00 euro di ammenda in ordine al reato
ex artt.110, 674 cod. pen. e 16, comma 5, del d.lgs. n.99 del 19992, accertato il
27/10/2008;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Angelo
Di Popolo, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio per nuovo
esame.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/6/2012 il Tribunale di Pisa, sez. dist. di Pontedera,
ha assolto il coimputato Francesco Sanna (proprietario dei terreni) e condannato
il sig. Del Carlo (legale rappresentante della “Delca S.p.a.”, esecutrice dei lavori)
alla pena di 5.000,00 euro di ammenda perché responsabile del reato ex artt.674
cod. pen. e 16, comma 5, del d.lgs. n.99 del 19992, accertato il 27/10/2008, in
relazione all’irregolare spandimento sul terreno di fanghi provenenti da
trattamento delle acque di scarico in agricoltura, omettendo di rispettare

Data Udienza: 09/01/2014

l’obbligo di interro previsto dall’autorizzazione e provocando forti maleodoranze
in prossimità del vicino centro abitato.
Il Tribunale ha ritenuto accertato che nei soli due giorni del 27 e 28 ottobre
2008 sono stati scaricati sui terreni della ditta del sig. Sanna, in aggiunta a quelli
già depositati in cumuli il giorno 21, quantitativi di fanghi corrispondenti a
quanto autorizzato per un intero triennio; che i fanghi non sono stati interrati ma
accumulati e poi sparsi; che il titolare dell’autorizzazione era il sig. Del Carlo; che
non vi è prova di appalto a terzi né prova di circostanze impreviste; che tale

protratta per giorni.
2.

Avverso tale decisione il sig. Del Carlo propone ricorso in sintesi

lamentando:
a.

Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lette) cod. proc. pen. in relazione
alla sussistenza dell’elemento soggettivo della violazione ex art.16, comma 5,
del d.lgs. n.99 del 1992; premesso che erroneamente il Tribunale ritiene
sussistere illecita condotta anche per la giornata del 21 ottobre (v. teste
Stefanelli), risulta provato che nei giorni 27 e 28 ottobre i fanghi furono
accumulati e quindi interrati con qualche ritardo dovuto all’avaria di un
mezzo meccanico, così non sussistendo alcuna violazione dell’obbligo di
“immediato” interramento; risulta, poi, provato che l’attività di interramento
spettava alla ditta Crecchi, a ciò delegata anche se non mediante atto scritto;

b.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in ordine alla
sussistenza del reato ex art.674 cod. pen. e dell’elemento oggettivo del
reato: l’unico giorno in cui sono state registrate esalazioni maleodoranti è
quello del 27 ottobre, giorno in cui pervenne la segnalazione di un solo
soggetto privato (il teste Parri), così difettando gli estremi delle molestie
penalmente rilevanti;

c.

Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in relazione
alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato: il Tribunale erra nel
ritenere che il problema meccanico che interessò un mezzo di lavoro si sia
manifestato dal 21 al 28 ottobre, essendo pacifico che il problema riguardò
solo i giorni 27 e 28;

d.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento al
trattamento sanzionatorio sia per l’assenza di motivazione in ordine ai criteri
seguiti sia per violazione dell’art.81, comma 3, cod. pen. in quanto l’aumento
di 1.000,00 euro di ammenda per il reato ex art.674 cod. pen. è superiore al

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stato di cose ha prodotto maleodorante avvertite dagli abitanti dei dintorni e si è

massimo edittale della pena pecuniaria prevista per tale reato (pari a 206,00
euro).
3. Assegnato all’udienza del 20/9/2013 il ricorso è stato rinviato a seguito
dell’adesione del Difensore all’astensione proclamata dalla categoria, con
sospensione del decorso dei termini prescrizionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada rigettato

Deve, infatti, considerarsi che la responsabilità per la corretta esecuzione
delle operazioni di smaltimento dei fanghi mediante spandimento sul terreno
grava sul soggetto giuridico titolare dell’autorizzazione e che tale responsabilità
non può essere trasposta a carico di chi dal primo ha ricevuto l’incarico di
eseguire una parte soltanto delle operazioni.
Si è in presenza di obblighi e di responsabilità che si collegano
all’autorizzazione e alle modalità di esecuzione che essa prevede a carico del
soggetto richiedente previa valutazione delle caratteristiche oggettive e
soggettive dell’istanza presentata.
2. Venendo alle condotte contestate al sig. Del Carlo, lo stesso ricorso
ammette che nell’arco di due giornate i fanghi vennero scaricati sul terreno e
non immediatamente interrati e trattati; si tratta di circostanza che viola l’art.9
dell’autorizzazione e si pone in contrasto con le cautele che la stessa
autorizzazione indicava. Va, poi, osservato che il ricorso omette di affrontare il
profilo di responsabilità derivante dal netto e ingiustificato superamento dei
quantitativi autorizzati (pag.7, seconda parte, della motivazione). Tali elementi,
sinteticamente richiamati, impongono alla Corte di ritenere immune da vizi la
motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene sussistenti gli
estremi della contestazione ex 16 del d.lsg. n.99 del 1992.
3. Ad analoga conclusione deve giungersi per quanto concerne la violazione
ex art.674 cod. pen. Una volta accertato che il ricorrente trasportò e depositò
quantitativi di fanghi superiori a quanto autorizzato e omise colposamente di
trattarli con la dovuta tempestività, non possono sussistere dubbi circa il
collegamento tra queste condotte e la segnalazione giunta alle autorità di
pessimi odori arrecanti disturbo alle persone. La circostanza che solo una
persona abbia formalizzato la segnalazione nulla toglie al fatto che il disturbo
venne arrecato ed ebbe a interessare tutta l’area circostante il terreno del sig.
Sanna. In tal senso si è espressa la motivazione del Tribunale (pag.9) con

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nei termini di seguito specificati.

valutazione che appare in linea coi dati processuali e non manifestamente
illogica.
4. Così respinte le censure in ordine ai profili di responsabilità, occorre
esaminare il motivo di ricorso concernete il trattamento sanzionatorio. Premesso
che il Tribunale ha ritenuto di applicare la sola pena pecuniaria pur in presenza di
fattispecie a pena alternativa, deve rilevarsi che il giudicante ha attribuito
rilevanza alla pluralità di precedenti penali per reati di analoga natura (violazioni
ambientali e in tema di rifiuti); tale elemento, che il giudicante ha valutato

evidenza anche alla individuazione della pena da irrogare in concreto in presenza
di fatti ritenuti non particolarmente gravi.
5. Ciò detto, deve rilevarsi che il ricorrente ha ragione allorché censura la
pena perché non conforme a legge: valutato più grave il reato ex art.16 del
d.lgs. n.99 del 1992, il Tribunale ha effettivamente determinato l’aumento di
pena per il reato ex art.674 cod. pen. in misura superiore alla pena pecuniaria
massima, pari a 206,00 euro. In applicazione dell’art.620 cod. proc. pen. la
Corte può correggere l’errore in cui è incorso il giudice di merito, fissando
l’aumento in misura corrispondente e così la pena complessiva in 4.206,00 euro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena
per la continuazione, che ridetermina in euro 206,00, così fissando la pena
complessiva in 4.206,00 euro. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 9/1/2014

espressamente ai fini della non concedibilità dei benefici, concorre con ogni

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