Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7241 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7241 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FUSER MASSIMO N. IL 24/08/1967
avverso la sentenza n. 2491/2002 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
25/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato in quanto non considera che alla specie si applica il regime
prescrizionale antecedente alla riforma del 2005 , atteso che la sentenza di primo grado
è stata pronunciata prima di tale data;
ne consegue, ai sensi dell’art. 157 CP, originaria formulazione, che per il reato di cui
all’art. 648 CP il termine ordinario per la prescrizione è di anni IO, aumentabile sino ad
anni 15 per effetto delle interruzioni di legge;
ne deriva che il termine massimo per la ricettazione in esame, consumata alla data del
29.05.1998, non è ancora decorso.
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicché
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

FUSER MASSIMO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha negato l’avvenuta
prescrizione del reato;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

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