Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7240 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7240 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto
da
Birahime Lo, nato il 10 gennaio 1973
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 29 maggio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Enrico
Delehaye, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
limitatamente alla pena per il reato di cui all’art. 171 ter della legge n. 633 del 1941.

Data Udienza: 14/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 29 maggio 2013, la Corte d’appello di Genova ha
parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova del 17 ottobre 2007, con
la quale l’imputato era stato condannato, ritenuta la continuazione, per i reati: 1) di
cui all’art. 474 cod. pen., per avere detenuto per la vendita articoli di abbigliamento e
accessori con marchi contraffatti; 2) di cui all’art. 648 cod. pen., per avere ricevuto

ter della legge n. 633 del

1941, per avere detenuto CD e DVD abusivamente duplicati; 4) di cui all’art. 6,
comma 3, della legge n. 286 del 1998, per non avere esibito un valido documento di
identificazione, su richiesta della polizia giudiziaria.
In particolare, la Corte d’appello ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo 4)
dell’imputazione e ha ritenuto configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 171

ter, comma 3, della legge n. 633 del 1941 relativamente al capo 3), diminuendo la
pena e confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. – Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto, tramite il difensore,
ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione
dell’art. 597., comma 3, cod. proc. pen., perché la Corte distrettuale, pur avendo
riconosciuto la circostanza attenuante di cui all’art. 171 ter, comma 3, della legge n.
633 del 1941, non avrebbe diminuito la pena di conseguenza, sull’assunto che la
suddetta attenuante «non incide sul reato più grave, ma su una fattispecie in
continuazione per la quale il primo giudice ha stabilito la pena di mesi 1 ed euro 50
che appare congrua anche riconoscendo l’attenuante citata».
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato.
A norma dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., «in ogni caso, se è accolto
l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati
per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita».
Tale disposizione trova applicazione anche qualora, in presenza di un reato continuato,
il riconoscimento della circostanza attenuante riguardi non il reato principale, ma uno
dei reati-satellite, dovendosi in tal caso diminuire il relativo aumento di pena operato
sulla pena-base.
Come correttamente evidenziato dal ricorrente, la Corte d’appello non ha fatto
corretta applicazione di tali principi, laddove ha escluso che, al riconoscimento della
circostanza attenuante relativamente a un reato satellite, debba necessariamente
conseguire la relativa diminuzione di pena e ha ritenuto congruo l’aumento per la

tali oggetti al fine di trarne profitto; 3) di cui all’art. 173

continuazione già operato dal Tribunale, che non aveva invece riconosciuto detta
circostanza attenuante.
4. – Si tratta, peraltro, di valutazioni che comportano l’esercizio dei poteri

propri del giudice di merito nella determinazione della pena e che sono, dunque,
precluse a questa Corte, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere
annullata necessariamente con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova,
perché proceda a nuovo giudizio, limitatamente alla determinazione dell’aumento di
enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.

pena da operarsi sulla pena base, facendo applicazione dei principi di diritto sopra

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