Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7240 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7240 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PICIOCCHI CIRO N. IL 03/02/1953
avverso la sentenza n. 6503/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Data Udienza: 04/12/2012
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono infondati , atteso che la sentenza
impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla
Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione
della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che riguardo alla pena si è
richiamata la gravità del fatto e la personalità dell’imputato e riguardo alle attenuanti
generiche si è fatto riferimento ai numerosi e reiterati precedenti penali dell’imputato.
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la
concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato
da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso
giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla
personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
(cassazione penale sez. IV, 04 luglio 2006, n. 32290
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicché
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012
CONSIDERATO IN FATTO
PICIOCCHI CIRO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha negato all’imputato le
attenuanti generiche ed ha applicato una pena eccessiva;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.