Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 724 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 724 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVIC ANTONIO N. IL 20/01/1974
avverso la sentenza n. 2693/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
25/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso l’imputato deduce l’inutilizzabilità del
riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa su album fotografici,
anziché nelle forme di cui agli artt. 213 ss. cod. proc. pen.
Questa Corte ha però chiarito che i riconoscimenti fotografici effettuati
durante le indagini di polizia giudiziaria e i riconoscimenti informali dell’imputato

nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero
convincimento del giudice (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015 – Di Stefano, Rv.
26290801). Infatti, il momento ricognitivo costituisce parte integrante della
testimonianza, di tal che l’affidabilità e la valenza probatoria dell’individuazione
informale discendono dall’attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal
medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che,
ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo di ricorso, l’imputato censura il trattamento
sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si tratta di censure inammissibili in quanto la graduazione della pena, anche
in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti
ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita,
così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.
132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena
la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e
sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – Cilia e altro, Rv.
238851).
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, si deve ribadire che la
sussistenza di elementi rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un
giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle
sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di
legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure
quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008
– Caridi e altri, Rv. 24241901).
La sentenza, su entrambi i punti controversi, è sorretta da adeguata
motivazione, che si sottrae alle censure prospettate in ricorso.

operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili

Infine, è manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, relativo
alla sussistenza dei presupposti di fatto per la confisca facoltativa
dell’autovettura utilizzata per commettere la rapine. L’uso del veicolo anche da
parte di terzi estranei ai fatti per cui si procede è circostanza di fatto che, a
fronte di congrua motivazione del giudice di merito, non può essere sindacata in
sede di legittimità.
Per tali ragioni, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del

della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016.

ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore

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