Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7239 del 14/11/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7239 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
un Zhaou, nato il 27 dicembre 1952
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 14 novembre 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Enrico
Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Data Udienza: 14/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 14 novembre 2012, la Corte d’appello di Genova ha
confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 10 novembre 2011, con la quale
l’imputato era stato condannato per i reati di cui: a) agli artt. 81 e 483 cod. pen.,
perché, quale titolare di una ditta di pelletteria, aveva attestato falsamente nelle
bollette doganali indicate nell’imputazione quantitativi di merce e relativi valori
inferiori a quelli reali; b) agli artt. 292, 293, 295 del d.P.R. n. 43 del 1973, perché,
equivoco a sottrarre merci di origine e provenienza cinese al pagamento dei diritti di
confine dovuti; c) al reato di cui agli artt. 1, 67, 69 del d.P.R. n. 633 del 1972, per
essersi sottratto al pagamento dell’Iva sulle merci in questione; d), e) f) a reati
analoghi a quelli contestati ai capi precedenti e riferiti ad altri quantitativi e altre
merci.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: a) la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, sul rilievo che la Corte d’appello si sarebbe limitata a convalidare
l’assunto conclusivo del Tribunale senza analizzare compiutamente i motivi di gravame
e, in particolare, la giurisprudenza citata dalla difesa e i rilievi relativi alla sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato; b) la carenza di motivazione e la violazione di
legge in relazione alla mancata concessione la sospensione condizionale della pena,
perché la Corte d’appello si sarebbe limitata a richiamare precedenti sentenze di
condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure formulate in via
generica.
Il ricorrente non chiarisce, infatti, quali sarebbero i motivi d’appello non presi in
considerazione dalla Corte di secondo grado relativamente alla sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato, ma si limita a riportare una serie di principi
giurisprudenziali riferiti all’estensione e all’ambito del sindacato giurisdizionale di
legittimità. La doglianza risulta, inoltre, meramente ripetitiva di censure già proposte
e motivatamente disattese in grado d’appello, laddove la Corte distrettuale ha
correttamente richiamato, a sostegno della ritenuta sussistenza del dolo, le rilevanti
dimensioni dell’evasione che emergono dalla lunga e dettagliata serie di capi di
imputazione e le modalità di occultamento delle merci.
con la condotta descritta al capo precedente, compiva atti idonei e diretti in modo non
Quanto, poi, alla mancata concessione della sospensione condizionale della
pena, questa è stata motivatamente esclusa sulla base della constatazione
dell’esistenza di ben cinque condanne definitive riportate dall’imputato.
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.