Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7239 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7239 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MARANO DOMENICO N. IL 13/05/1984
avverso la sentenza n. 1485/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

MARANO DOMENICO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui , a seguito di rinvio dalla
Corte di cassazione, ha rideterminato la pena in maniera erronea, omettendo di ridurre
la pena nel minimo per effetto dell’attenuante ex art. 62 n.6 CP;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
11 ricorso è infondato atteso che la Corte di appello ha osservato il principio stabilito
dalla Corte di Cassazione, provvedendo a rideterminare la pena in conformità al dettato
della sentenza di annullamento , con ulteriore riduzione in base alla circostanza
attenuante ritenuta;
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicché
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di C.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

CONSIDERATO IN FATTO

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