Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7238 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7238 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TITO MAURIZIO ALFONSO N. IL 17/06/1988
avverso la sentenza n. 4840/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Data Udienza: 04/12/2012
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente, pur avendo proposto appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, propone in
questa sede censure sull’omessa applicazione dell’art. 129 CPP che, in tutta evidenza, sono
inammissibili, atteso il tenore dei motivi di appello e che comunque, trascurano del tutto la
motivazione impugnata che, al contrario, ha motivato in ordine alla prova con il consentito
rinvio “per relationem” alla sentenza di primo grado, sicché tale decisione risulta incensurabile
in questa sede di legittimità;
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
E.1000,00 , così equitativatnente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in carriera di consiglio, il 04.12 .2012
TITO MAURIZIO ALFONSO
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di
Napoli in epigrafe indicata
MOTIVI ex art. 606 ,1° Co, lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa motivazione sulla applicazione alla fattispecie del proscioglimento ex art. 129 CPP
ed omessa valutazione dei motivi di appello ;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.