Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7237 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7237 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
nei confronti di
Lamberti Luigi, nato il 29 agosto 1962
avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 3
settembre 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Marilia
Di Nardo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato.

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 3 settembre 2015, il Gip del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere non ha convalidato l’arresto in flagranza dell’indagato, eseguito in
relazione al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di
spaccio di g 10,06 di hashish.
A fondamento della mancata convalida, il giudice ha affermato che, alla stregua
delle circostanze indicate nel verbale d’arresto, sarebbe emerso un acquisto di sostanza

cessione a terzi da parte dello stesso indagato.
2. – Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione, denunciando
la violazione degli artt. 380 e 391, comma 4, cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice
non avrebbe correttamente valutato quanto risultante dal verbale di arresto ed avrebbe,
comunque, sconfinato in apprezzamenti riservati alla fase di cognizione, arrivando a
pretendere dalla polizia giudiziaria quell’approfondito e penetrante esame della
sussistenza di indizi di colpevolezza, che è invece tipico di tale fase. In particolare, non
si sarebbe tenuto conto della precipitosa fuga dell’indagato alla vista degli agenti, del
rinvenimento sulla sua persona di una somma di denaro possibile provento di spaccio,
della mancata rappresentazione da parte dell’indagato all’atto dell’arresto di una
destinazione ad uso personale dello stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato.
Come più volte ribadito da questa Corte, in tema di convalida dell’arresto in
flagranza, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dagli artt. 386,
comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei
presupposti legittimanti l’arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia
giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza di questo, in relazione allo stato
di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.,
in una chiave di lettura non attinente alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, ma
riferita esclusivamente all’uso ragionevole dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria
(ex multis, sez. 4, 10 giugno 2011, n. 39764; sez. 6, 5 febbraio 2009, n. 6878, Rv.
243072; sez. 6, 28 marzo 2007, n. 21172, Rv. 236672).
Nel caso di specie, il giudice non ha correttamente applicato tale principio, perché
ha effettuato una valutazione incentrata sulla prova del reato a carico dell’arrestato e
non sulla correttezza dell’operato della polizia giudiziaria. Deve del resto rilevarsi che,

stupefacente il cui quantitativo era compatibile con l’uso personale e non già con la

a fronte delle risultanze istruttorie, quali emergono dal verbale di arresto, l’ordinanza
impugnata contiene una motivazione carente e manifestamente illogica, perché trascura
gli unici dati oggettivamente rilevanti e conoscibili fin dall’inizio, quali il tentativo di fuga
dell’imputato e la detenzione da parte dello stesso di somme di denaro possibile
provento di spaccio, nonché la mancata prospettazione, nell’immediato, dell’uso
personale dello stupefacente, e valorizza, invece, elementi emersi successivamente
all’arresto e, dunque, non disponibili alla cognizione della polizia giudiziaria al momento

convalida, nel senso dell’uso personale dello stupefacente, che sarebbe stato da lui
acquistato presso un soggetto extracomunitario.
Si impone, dunque, l’annullamento del provvedimento di diniego della convalida;
annullamento che deve essere pronunciato senza rinvio, perché il ricorso, avendo ad
oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente esaurita, è finalizzato
esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria,
mentre l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una
pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (ex plurimis, sez. 2, 11
marzo 2015, n. 21389, rv. 264026; sez. 6, 5 maggio 2015, n. 21330, rv. 263539; sez.
4, 10 giugno 2011, n. 39764; sez. 3, 12 maggio 2010, n. 26207, Rv. 247706; sez. 1,
21 gennaio 2009, n. 5983, Rv. 243358).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, per essere stato l’arresto
eseguito legittimamente.
Così deciso in Roma, l’11 novembre 2015.

in cui l’arresto è stato effettuato, quali le dichiarazioni rese dall’arrestato all’udienza di

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