Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7236 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7236 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CERCHI MARCO FELICE N. IL 15/09/1961
avverso l’ordinanza n. 1289/2013 GIP TRIBUNALE di BERGAMO,
del 28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 29/11/2013

Con ordinanza in data 28/6/2013 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo
ha convalidato il provvedimento con il quale il Questore di Bergamo ha imposto ai sensi
dell’art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 (e successive modifiche) per la durata di tre
anni al sig. Marco Felice CHERCHI il divieto di accesso allo stadio e nei luoghi circostanti
nonché l’obbligo di presentazione alle autorità di pubblica scurezza in concomitanza con le
manifestazioni sportive cui partecipa la squadra calcistica “Atalanta”.

a) Vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. con riferimento alla necessità
di applicare anche la misura prevista dall’art.6, comma 2, della legge citata; b) vizio
motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. con riguardo alla imposizione
dell’obbligo di presentarsi per due volte in costanza del singolo evento sportivo; c) vizio
motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. con riguardo alla imposizione
dell’obbligo di presentazione anche in corrispondenza delle partite amichevoli; d) vizio
motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in relazione alla congruità della misura
e alla graduazione della misura, su cui difetta anche la motivazione del provvedimento del
Questore.
Osserva la Corte che il Giudice delle indagini preliminari ha offerto succinta ma chiara
motivazione delle ragioni per cui deve formularsi un giudizio di pericolosità del sig. Cherchi
quale presupposto dell’applicazione della misura prevista dall’art.6 della legge n.401 del 1989;
tale motivazione si fonda sul lancio continuo e non occasionale di oggetti contendenti contro le
persone presenti nella zona dello stadio riservato alla tifoseria ospite. Il giudizio così formulato
(cfr. ultimi due capoversi della motivazione di pag.3) è stato posto dal Giudice delle indagini
preliminari a base della conferma della congruità della durata della misura.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il t9M/2013

DEP°

TA i

Il Presidente

Avverso tale provvedimento il sig. Cherchi propone ricorso, in sintesi lamentando:

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