Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7236 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7236 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PUOTI CARLO N. IL 25/07/1973
2) SANTAGATA MICHELANGELO N. IL 10/04/1969
avverso la sentenza n. 3227/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

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Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorrenti ripropongono in questa sede motivi già avanzati in sede di appello, lamentando la
insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha puntualmente motivato, osservando che l’appello poteva essere
accolto limitatamente alle attenuanti generiche per il Santagata mentre andava rigettata la
richiesta di prevalenza delle medesime per il Puoti,
la Corte territoriale ha osservato che le modalità della condotta, attuata attraverso l’uso di una
pistola, coimotava di gravità il fatto ascritto ed impediva l’ulteriore ridimensionamento del
trattamento sanzionatorio;
-Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad una valutazione in fatto che,
essendo immune da illogicità evidenti, è incensurabile in questa sede di legittimità;
-è noto infatti che il richiamo ai precetti dell’art. 133 CP è sufficiente a giustificare la decisione
in tema di trattamento sanzionatorio;
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità- anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e, ciascuno, della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio , il 04.12 .2012

PUOTI CARLO e SANTAGATA MICHELANGELO
Propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di
Napoli in epigrafe indicata
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione sulla pena e sul trattamento sanzionatorio;
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.

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