Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7235 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7235 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARIGLIA GIUSEPPE N. IL 29/01/1955
1■1 e)Ge,liì
avverso la sentenza n. 20275/2009 TRIBs.. EZ.DIST. di
MANFREDONIA, del 23/10/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 29/11/2013
Ritenuto:
— che il Tribunale di Foggia — Sezione Distaccata di Manfredonia, con sentenza del 22/10/2009
ha applicato a CARIGLIA Giuseppe la pena concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine al
reato di cui all’art. 349, comma 1 e 2 cod. pen. (in Vieste, 3/7/2009);
— che, in tema di “patteggiamento”, il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di
legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, poiché l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in
discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche
assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato.
(Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. H n. 5240, 14 gennaio 2009). Va aggiunto che l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione
del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 C.P.P. per escludere la ricorrenza
di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e
nei limiti di cui all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
— che, nella fattispecie, il giudice ha compiutamente richiamato le risultanze degli atti di
indagine acquisiti ed ha rilevato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e
dell’insussistenza delle condizioni di applicabilità dell’articolo 129 C.P.P.
— che il gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per l’invocata
declaratoria immediata di non punibilità;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di curo 1.500,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Cassa delle ammende.
9.