Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7235 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7235 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BOFF0 VITTORIO N. IL 15/01/1965
avverso la sentenza n. 3528/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi già avanzati in sede di appello, lamentando la
insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha puntualmente motivato, osservando che la richiesta rinnovazione
dell’istruzione risultava infondata in quanto il dedotto vizio di mente non emergeva dagli atti
né era desumibile dal certificato medico prodotto perché risalente nel tempo;
-Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad una valutazione in fatto che,
essendo immune da illogicità evidenti, è incensurabile in questa sede di legittimità;
è noto infatti che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello è istituto di carattere
eccezionale cui non vi è obbligo di fare ricorso ove la prova acquisita in atti risulti sufficiente;
ne deriva che le censure formulate in questa sede sono del tutto infondate.
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità- anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.1 g 1 12

BOFFO VITTORIO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di
Napoli in epigrafe indicata
MOTIVI ex art. 606 ,1 0 co , lett, b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione sul diniego di esperimento della perizia psichiatrica al
fine di rilevare la ricorrenza delle circostanze di cui agli artt. 88 e 89 CP;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

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