Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7234 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7234 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Rescigno Luigi, nato il 16 marzo 1932
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli del 6 marzo 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 6 Marzo 2015, la Corte d’appello di Napoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di revoca di un ordine di demolizione
emesso dalla locale Procura generale il 17 gennaio 2014, in relazione ad una condanna
irrevocabile per abuso edilizio.
2. – Avverso l’ordinanza l’interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo l’avvenuta estinzione della sanzione costituita dalla demolizione

sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe ritenuto non applicabili alla demolizione tali
disposizioni. La stessa difesa sostiene, in altri termini, che la demolizione avrebbe
natura assimilabile alla confisca e dovrebbe essere, dunque, considerata una vera e
propria sanzione penale, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, in materia di reati
concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo
natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla
prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione
stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981, che riguarda unicamente le sanzioni
pecuniarie con finalità punitiva (ex multís, sez. 3, 7 luglio 2015, n. 36387, rv. 264736;
sez. 3, 14 aprile 2011, n. 19742, rv. 250336).
E in relazione alla prospettata assimilabilità della demolizione -alla-confisca i è
sufficiente qui ricordare che i due istituti hanno natura e ratio differenti: sanzionatoria
la prima, ripristinatoria la seconda. Infatti, la sentenza CEDU 20 gennaio 2009 emessa
nel caso Sud Fondi c/ Italia – richiamata dalla difesa a sostegno del suo assunto esclude l’applicabilità della confisca per alcune fattispecie, ritenendo sufficiente, per
ripristinare la conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche dei lotti interessati,
«demolire le opere incompatibili con le disposizioni pertinenti». In altri termini,
considera in ogni caso meritevole di tutela, alla luce della Convenzione, l’interesse
dell’ordinamento al corretto assetto urbanistico del territorio, che si realizza attraverso
l’abbattimento dell’immobile abusivamente edificato e il ripristino dello stato dei luoghi
(sez. 3, 21 ottobre 2009, n. 48924, rv. 245765).
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso

nonché l’erronea applicazione degli artt. 173 cod. pen. e 28 della legge n. 689 del 1981,

e

senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015.

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