Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7234 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7234 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MOUSSADI AHMED N. IL 19/06/1973
avverso la sentenza n. 1153/2011 GIP TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA, del 12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Considerato:
MOUSSADI AHMED ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe,
con la quale, gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444
cod. proc. pen., e, chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice
avrebbe dovuto prosciogliere ai sensi dell’art 129 cod. proc. pen ovvero
riconoscere l’attenuante di cui all’ad 62 n.4 cp .;

c) in relazione all’ad. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato;
questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la
pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di
controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di
non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99,
Bonacchi ed altro, 215071),
Va ricordato, inoltre che in tema di applicazione della pena ex art. 444
cpp il giudice è vincolato al patto processuale intercorso tra le parti, sicché
non può censurarsi la decisione per mancata applicazione di una circostanza
attenuante i non compresa nel patto processuale;
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta
verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex ad. 129
c.p.p.;avendo il Tribunale richiamato gli atti di causa ed in particolare
l’arresto in flagranza, dando conto, con tale motivazione, di avere escluso la
possibilità di un proscioglimento ex ad. 129 cpp;
ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500;
Va respinta, come da ordinanza allegata, l’istanza di rinvio nonché
quella relativa all’omessa notifica, essendo risultato dalla certificazione
acquisita, del CED in data 24.08.12 che l’imputato non risultava detenuto;
Le deduzioni relative alla irregolarità delle notifiche per il giudizio di
primo e secondo grado, prive di adeguata di ystrazione, sono generiche, e

li ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett.

comunque non risultano tempestivamente sollevate, né proposte in sede di
formulazione del presente nel ricorso, sicché risultano inammissibili.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Roma, li 04.12..2012

spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.

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