Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7233 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7233 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Rosatelli Alessandro, nato a Velletri il 24.8.74
imputato d.lgs 626/94 e D.P.R. 547/55
avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 2.2.09

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
3–

osserva

Premesso che il ricorrente è stato condannato dal Tribunale alla sola pena dell’ammenda
per una serie di violazioni alla normativa sulla sicurezza nel lavoro, con il presente ricorso, si
deduce insussistenza del fatto, eccessività della pena e richiesta di sospensione condizionale.
Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico ed assertivo. Esso, infatti, si risolve
in mere asserzioni – indimostrate ed immotivate – circa la possibilità di un’assoluzione o,
comunque, di concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p., previa irrogazione di una pena
più mite.
Il tutto, però, dà luogo ad un gravame privo dei requisiti richiesti in questa sede ove, di
certo, non compete una rivisitazione dei fatti per pervenire ad una decisione diversa e/o più
favorevole all’imputato.
Al contrario, la richiesta non è sostenuta da alcun apparato argomentativo idoneo ad
individuare la fallacia della motivazione adottata dal primo giudice, non avendo la difesa

Data Udienza: 29/11/2013

illustrato le ragioni specifiche per le quali gli elementi valorizzati nella pronuncia impugnata
non sarebbero idonei a sostenere l’affermazione di penale responsabilità e la pena così come
determinata. Al contrario, a fronte della vaga ed indistinta censura del ricorrente, si constata
che la sentenza dà adeguatamente conto della propria decisione, sia, in punto di
responsabilità, che, per quel che attiene alla quantificazione della pena (determinata considerando
anche la incensuratezza dell’imputato e, per tale ragione, riconoscendogli le attenuanti generiche). Il fatto di non
avere concesso la sospensione condizionale della pena – in difetto di una espressa richiesta
difensiva – non è censurabile ed, anzi, è spiegabile visto che la sanzione applicata è solo quella
pecuniaria.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013
Il Presidente

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

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