Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7232 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7232 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Auciello Mirko, nato il 5 maggio 1985
Visconti Stefano, nato 1’11 agosto 1983
avverso le ordinanze del Gip del Tribunale di Foggia del 30 dicembre 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio delle ordinanze
impugnate.

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanze del 30 dicembre 2014, il GIP dei Tribunale di Foggia ha
convalidato i provvedimenti del Questore di Foggia del 27 dicembre 2014, con cui si è
disposta la misura dell’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria in
corrispondenza con le partite di calcio della squadra ivi indicata, a carico di Visconti
Stefano per tre anni e a carico di Auciello Mirko per cinque anni.
2. – Avverso tale ordinanza, gli interessati hanno proposto ricorsi per cassazione.

violazione di legge e omissione della motivazione, sul rilievo che il Gip si sarebbe limitato
ad utilizzare per la convalida una mera formula di stile.
2.2. – Nel ricorso di Visconti, anch’esso basato su un unico motivo, sì contesta
sostanzialmente la mancanza di motivazione in merito alla durata della sanzione inflitta.
Non si sarebbe considerato, in particolare, che il prevenuto si era trovato coinvolto suo
malgrado nei tafferugli iniziati da altri tifosi e che aveva scavalcato la recinzione,
invadendo la zona neutra occupata dai soli poliziotti, per raggiungere il cancello di
uscita, essendosi limitato ad alcuni gesti di insulto nei confronti della tifoseria
avversaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – I ricorsi sono inammissibili.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella materia de
qua è legittima anche la motivazione della convalida per relationem, attraverso il
richiamo all’atto del Questore e alla richiesta del pubblico ministero (ex plurimis,-sez.
1, 18 marzo 2003, n. 12719; sez. 1, 18 luglio 2003, n. 30306; sez. 1, 20 gennaio 2004,
n. 1338; sez. 6, 12 marzo 2004, n. 12110; sez. 3, 17 dicembre 2008, n. 3437/2009;
sez. 3, 18 dicembre 2008, n. 3830/2009; sez. 3, 4 marzo 2014, n. 23960). Nel caso di
specie, le ordinanze censurate hanno adottato, quanto all’adeguatezza e alla durata
delle misure, motivazioni che appaiono immuni da vizi logici e sufficientemente
circostanziate. Esse, cioè, saldandosi con quelle dei provvedimenti convalidati,
consentono un adeguato riscontro del percorso logico-giuridico seguito dall’autorità
amministrativa nel disporre le misure.
Le ordinanze di convalida in questione, infatti, utilizzano in parte la tecnica della
motivazione per relationem,

facendo proprie le ragioni poste a sostegno dei

provvedimenti del Questore relativamente alla gravità del fatto. Quanto, poi, allo
specifico profilo delle modalità di esecuzione delle misure e della loro durata, il giudice
ne rileva la congruità, tenuto conto della pericolosità dei prevenuti, che emerge
2

2.1. – Il ricorso di Auciello si articola in un unico motivo, con cui si denunciano

innanzitutto dalle loro indoli violente e dalla circostanza dell’avere partecipato ai fatti in
unione con altri facinorosi.
Deve in particolare evidenziarsi – a fronte dei generici rilievi difensivi circa l’entità
delle condotte tenute, la pericolosità dei prevenuti e la commisurazione della durata
delle misure – che nelle ordinanze di convalida impugnate e nei provvedimenti questorili
si fa ampio riferimento a elementi oggettivi, anche sulla base delle immagini estrapolate
dal sistema di video sorveglianza dell’impianto sportivo: entrambi i prevenuti sono stati

per i quali gli stessi risultano denunciati per il reato di cui all’art. 6 bis, comma 2, della

legge n. 401 del 1989.
3.1. – Dal provvedimento del Questore risulta, in particolare, che Auciello è stato
visto mentre partecipava, a fine gara, all’esterno dello stadio, sul lato della curva Nord,
a tafferugli con il lancio di artifici e corpi contundenti. Si è altresì precisato che l’elevata
pericolosità sociale dello stesso emerge, non solo dalla gravità dei fatti compiuti, ma
anche dalla sua negativa personalità che risulta dal precedente provvedimento di Daspo
inflittogli per la durata di anni tre già nell’anno 2005, essendosi egli reso responsabilLdi
simili atti violenti in occasione di un’altra partita della stessa squadra; cosicché si rende
necessaria a suo carico la misura dell’obbligo di presentazione, la cui durata è stata
determinata anche in considerazione di tali elementi.
3.2. – Visconti aveva invece scavalcato il divisorio tra le due tifoserie, interdetto
agli spettatori ed occupato dalle sole forze dell’ordine a fini di sicurezza, ed aveva
assunto atteggiamenti altamente provocatori, inveendo contro i tifosi ospiti -nell’ambito
di tafferugli che erano sorti all’inizio della partita. Si è altresì precisato che l’elevata
pericolosità sociale dello stesso emerge dalla gravità dei fatti compiuti; che rende
necessaria a suo carico la misura dell’obbligo di presentazione, la cui durata è stata
determinata in considerazione dell’entità di tali fatti, non essendo sufficiente il solo
divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Né la difesa ha
evidenziato elementi specifici dai quali si possa desumere che lo scavalcamento della
paratia sia stato dovuto a fattori esterni e non voluti dal prevenuto, essendo tale
alternativa ricostruzione, anzi, logicamente smentita proprio dagli atteggiamenti
provocatori da lui assunti nei confronti dei tifosi avversari dopo lo scavalcamento.
4. – I ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla

visti tenere comportamenti fortemente aggressivi in occasione dell’incontro di calcio,

(

declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015.

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