Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7231 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7231 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Scarasciulli Salvatore, nato il 18 settembre 1978
avverso l’ordinanza del Gip do! Tribunale di Firenze dell’8 dicembre 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza den dicembre 2014 pronunciata ai sensi dell’art. 666,
comma 2, cod. proc. pen., il Gip del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta dall’interessato ai fini della dichiarazione
di non esecutività di un decreto penale, con cui lo stesso era stato condannato al
pagamento della somma di euro 23.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 6-ter
della legge n. 401 del 1989; istanza basata sull’assunto che il decreto non sarebbe mai

notificazione, in data 12 dicembre 2012, a mani del difensore stesso, avvocato Vitaliano
Silipo, cosicché questo aveva avuto integrale piena conoscenza dell’atto.
Ivo2. – Avverso l’ordinanza l’interessatórproposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 460, 161, 571, 485 cod. proc.
pen. Si osserva, in particolare, che la prima di tale disposizione prevede che il decreto
penale di condanna venga notificato sia all’imputato sia ai suo difensore e che a nulla
rileverebbe il fatto che il difensore – in quanto domiciliatario ex art. 161 cod. proc. pen.
– abbia ricevuto la notificazione destinata all’indagato, avendo egli diritto a ricevere la
notificazione in proprio. Con un secondo motivo di doglianza, si rileva che il giudice
dell’esecuzione avrebbe omesso di motivare circa la doglianza relativa all’erronea
indicazione dell’indirizzo di residenza dell’imputato nel decreto penale; erronea
indicazione che non avrebbe consentito la comunicazione per vie postali tra il difensore
e l’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del
secondo.
L’art. 460, comma 3, cod. proc. pen. prevede che «copia del decreto penale di
condanna è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al
condannato, al difensore d’ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed
alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria». Da tale previsione si desume,
dunque, che l’imputato e il difensore debbano ricevere due distinte notificazioni di copia
del decreto penale; con la conseguenza che, qualora – come nel caso in esame l’imputato sia domiciliato presso il difensore, lo stesso difensore deve ricevere la
notificazione di una copia a lui diretta in quanto difensore e la notificazione di un’altra
copia a lui diretta in quanto domiciliatario dell’imputato. E la mancata notifica del
provvedimento al difensore, ancorché egli ne abbia ricevuto copia quale domiciliatario
dei propri assistiti, comporta l’inefficacia della decorrenza del termine ad impugnare del

stato notificato al difensore. Il giudice, ha, in particolare, rilevato che vi era stata una

quale egli può avvalersi, essendo titolare di un autonomo diritto di impugnazione per il
cui esercizio il dies a quo coincide con il giorno in cui la notificazione viene eseguita
(sez. 3, 18 ottobre 2012, n. 49089, rv. 253742; sez. 5, 23 maggio 2006, n. 22504, rv.
234709).
Dagli atti a disposizione di questa Corte e dal tenore letterale del provvedimento
impugnato, emerge che il difensore ha ricevuto una sola copia del decreto penale di
condanna; con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato

sull’incidente di esecuzione proposto dall’interessato, procedendo ai sensi dell’art. 666,
comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, l’11 novembre 2015.

senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze perché provveda

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