Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7230 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7230 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BOVIER GAETANO N. IL 05/08/1973
avverso la sentenza n. 4252/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Considerato:
B9VIER GAETANO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe,
con la quale, gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444
cod. proc. pen., e, chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice
avrebbe dovuto prosciogliere ai sensi dell’art 129 cod. proc. pen.;
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett.

questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la
pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di
controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di
non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99,
Bonacchi ed altro, 215071),
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta
verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129
c.p.p.;avendo il Tribunale richiamato gli atti di causa, dando conto,m con tale
motivazione, di avere escluso la possibilità di un proscioglimento ex art. 129
cpp;
ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, li 04.12..2012

c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato;

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