Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 723 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 723 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STABILE ALLESSANDRO N. IL 31/03/1957
avverso la sentenza n. 927/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
17/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ,C eattaaewe4A ev” étt-M-A0 (£019-53Aial)”-IQCAZte (0, /004′ 42

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Data Udienza: 22/10/2013

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa in data 17 luglio 2012 la Corte di Appello di Salerno
confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 14 febbraio 2012 che aveva
affermato la penale responsabilità di Alessandro Stabile in ordine ai delitti di
ricettazione, detenzione e porto abusivi della pistola semiautomatica marca Beretta
cal. 9 corto (9 x 17) con matricola e marchi identificativi abrasi, quindi di
provenienza illecita, completa di caricatore monofilare, capace di contenere sette

nove proiettili e di una scatola di proiettili per pistola con 30 proiettili cal. 7,65, fatti
accertati in Montecorvino Rovella 1’8 giugno 2011.
2. Entrambe le sentenze di merito avevano ritenuto sia l’arma da sparo
clandestina, perfettamente efficiente e ben mantenuta, sia le cartucce, riconducibili
all’imputato in quanto rinvenuti occultati in un vano posto all’interno di una baracca
in lamiera, adibita a deposito di sedie e tavoli da bar dismessi dai locali dallo stesso
gestiti, dalla frequentazione di tale luogo da parte dell’imputato a cadenza periodica
ravvicinata, circostanza ammessa dallo stesso e dal fratello, dalle condizioni di
efficienza dell’arma, dalle contraddittorie dichiarazioni dello Stabile, il quale
nell’interrogatorio di garanzia reso al G.I.P. aveva affermato che probabilmente
l’arma ritrovata era quella già detenuta dal padre deceduto nel 2009 e che egli
stesso aveva maneggiato per verificare se fosse stata carica, mentre nell’esame
dibattimentale, visionata direttamente la pistola, aveva escluso si fosse trattato di
quella del padre, mutamento di versione ritenuto non giustificato, dal momento che
inizialmente egli aveva avuto visione di riproduzioni fotografiche molto fedeli,
mentre gli accertamenti peritali in ordine alle buone condizioni di manutenzione,
frutto di interventi recenti, non attribuibili al genitore, avevano imposto di escludere
qualsiasi riferimento a dispositivi appartenenti alla sua famiglia. In forza di tali
elementi indiziari si era esclusa la possibilità che terzi estranei avessero introdotto
in maniera casuale la pistola nel locale per custodirla soltanto temporaneamente.
3. Avverso detta pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con
due atti distinti a firma dei suoi difensori.
3.1 Col ricorso proposto dall’avv.to Lentini si è dedotto:
a)violazione di legge in relazione alle norme di cui agli artt. 648 e 697 cod. pen.,
10,12,14 legge n. 497/74 e 23 legge 110/75: la sentenza impugnata aveva omesso
qualsiasi motivazione in ordine al secondo motivo di appello, col quale si era
dedotta la scarna motivazione della pronuncia di primo grado, che quindi non aveva
potuto operare una valida integrazione di quella d’appello mediante il meccanismo
della motivazione per “relationem”.

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cartucce, efficiente ed idonea allo sparo, con relativo munizionamento costituito da

h) Violazione di legge in relazione artt. 648 e 697 cod.pen., 10, 12, 14 L. 497/74 e
23 L. 110/75, 125 cod.proc.pen.: anche con riferimento alle contestazioni mosse
circa l’assenza di prova della effettiva commissione del delitto di porto abusivo di
arma da sparo non era stata resa alcuna motivazione nell’impugnata decisione.
c) Violazione di legge in relazione artt. 648 e 697 cod.pen., 10, 12, 14 L. 497/74 e
23 L. 110/75, 125 cod.proc.pen. ed illogicità della motivazione: pur avendo i giudici
di merito sostenuto che la baracca ove erano state occultate armi e munizioni era
frequentata da terzi e quindi non nella disponibilità esclusiva dell’imputato, avevano

manutenzione, senza considerare che i locali non erano chiusi che col fil di ferro,
ma privi di lucchetti e che vi avevano soggiornato degli extracomunitari, mentre le
parziali ammissioni rese al G.I.P. erano state travisate, posto che egli si era limitato
ad affermare soltanto in via ipotetica trattarsi della pistola del padre, che era
comunque vecchia.
3.2 Con il ricorso a firma dell’avv.to Spadafora ha lamentato:
a) erronea applicazione dell’art.192 cod.proc.pen., illogicità, contraddittorietà e
carenza di motivazione e travisamento del fatto: la motivazione “per relationem”
della sentenza di appello non affronta le dettagliate censure contenute nell’appello
circa il giudizio di responsabilità e l’assenza di prove della certa riconducibilità allo
Stabile della baracca in lamiera ove era stata collocata la pistola, posto che nulla
aveva impedito a terzi di collocarla in quel luogo dopo avervi fatto accesso, mentre
la apparente divergenza nelle dichiarazioni rese da esso ricorrente trovava
giustificazione nella possibilità, assicuratagli solo al dibattimento, di avere visione
diretta dell’arma, mentre in precedenza egli si era espresso in termini probabilistici.
b) Erronea applicazione dell’art.192 c.p.p. e carenza totale di motivazione con
riferimento alla contestazione del delitto di porto d’arma clandestina e porto di
arma comune da sparo: con l’atto di appello era stato evidenziato che anche a voler
ammettere che l’arma clandestina sequestrata fosse quella posseduta dal padre
dell’imputato e da questi ereditata, quindi sottoposta ad interventi manutentivi, non
vi era prova del suo porto al di fuori del locale che si assume essere nella sua
disponibilità, ove aveva potuto essere realizzata anche la manutenzione.

Considerato in diritto

Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei termini appresso
specificati.
1.La sentenza impugnata ha ribadito la colpevolezza dell’imputato, già
affermata dal Tribunale, basandosi sull’evidenza dimostrativa dell’avvenuto
rinvenimento dell’arma all’interno di un locale situato in zona di campagna, di cu’

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ricondotto tali dispositivi alla sua persona in base alle caratteristiche di

egli aveva certamente avuto la disponibilità per avervi riposto oggetti, quali sedie e
tavoli, provenienti da uno degli esercizi pubblici dallo stesso gestiti.
Ha quindi richiamato integralmente la corposa motivazione della pronuncia di
primo grado, la quale per riferire all’imputato la disponibilità della pistola aveva
preso l’avvio dalla considerazione della consistenza del locale ove era avvenuta la
perquisizione -una baracca in lamiera, la chiusura della cui porta di accesso era
assicurata da un fil di ferro e da una corda per saracinesche, legata allo stipite, ed
al cui interno, fra l’altro, erano stati riposti tavoli e sedie simili a quelli utilizzati

occultamento, consistite nella collocazione in un vano situato dietro la cappa del
camino di due buste di plastica contenenti, una la pistola clandestina, l’altra le
munizioni calibro 9 e cal. 7,65, queste ultime in parte riposte in una scatola, in
parte sciolte e protette da bustine di plastica.
1.1 E’ stato altresì evidenziato che il locale in questione, -già nella detenzione
del padre dell’imputato come gli altri due locali in lamiera contigui, in seguito nella
disponibilità del figlio Michele-, era certamente stato in uso allo Stabile, il quale vi
aveva collocato quegli oggetti in un momento dallo stesso fatto risalire a circa un
anno prima della perquisizione ed aveva anche ammesso di averlo frequentato con
una certa assiduità, personalmente circa ogni quattro-cinque giorni per prelevare
attrezzi ed accudire un cane ivi alloggiato, sino a che sette-otto mesi prima
dell’arresto l’animale gli era stato rubato, ed indirettamente mediante l’invio del
collaboratore saltuario Maurizio Linguiti, recatosi a prelevare o depositare arredi del
bar su sua richiesta. Inoltre, anche il fratello Michele Stabile era solito frequentare
quel terreno e le altre due baracche attigue, destinate ad allevamento di animali da
cortile ed a deposito di attrezzi, con cadenza quotidiana dopo il rientro dal lavoro
nei campi.
1.2 Sulla scorta di tali premesse fattuali i giudici di merito hanno
concordemente affermato che il locale era nella disponibilità dell’imputato; hanno
altresì respinto la possibilità che altri soggetti, magari extracomunitari in cerca di
un alloggio, avessero potuto ripararsi al suo interno e nascondervi oggetti così
pericolosi e compromettenti, correndo il rischio che fossero scoperti e rimossi dai
legittimi detentori del luogo. Sebbene il meccanismo di chiusura della porta non
fosse tale da impedire a terzi di farvi ingresso, ciò nonostante si è rilevato che, per
dichiarazione del fratello dell’imputato, la presenza di materassi ed altri effetti
personali di occupanti precari stranieri era stata da questi scoperta ed eliminata
prima che quest’ultimo vi avesse collocato tavoli e sedie del suo esercizio, cosa,
come già detto, fatta risalire a circa un anno prima dell’arresto e non a breve
distanza da tale evento.

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A

quali arredi di uno degli esercizi pubblici gestiti dall’imputato-, e delle modalità di

1.3 Tale circostanza è stata correttamente e logicamente posta in relazione
agli esiti degli accertamenti balistici, condotti dal consulente dell’accusa, secondo il
quale la pistola, fabbricata nel 1940, ancorchè intaccata dalla ruggine nel
rivestimento esterno, era ancora efficiente nelle componenti meccaniche ed era
stata oggetto di un intervento di oliatura e manutenzione risalente ad un periodo di
qualche mese prima del rinvenimento, restringibile a due o tre mesi in ragione del
collocamento in un ambiente qual era la baracca in lamiera, priva di sistemi di
isolamento, le cui caratteristiche di umidità, legate all’azione di agenti atmosferici,

lasciato segni evidenti, se il suo occultamento e la pulitura fossero avvenuti in un
momento antecedente e più remoto rispetto a due o tre mesi prima del
rinvenimento. Da siffatte emergenze si è quindi logicamente dedotto che la
detenzione della pistola non poteva essere attribuita al padre dell’imputato per
essere costui deceduto nel 2009, cosa che gli aveva impedito di procedere a quei
recenti interventi di manutenzione, constatati dal perito balistico, né a stranieri di
passaggio, precariamente ricoveratisi all’interno della baracca, le cui tracce erano
state rimosse ben prima che lo Stabile vi avesse collocato gli arredi del bar.
2. Resta poi escluso che la sentenza impugnata sia frutto di una lettura
travisante delle risultanze probatorie: al contrario, la Corte di merito ha rilevato che
l’imputato nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al G.I.P. aveva ammesso
in termini probabilistici che l’arma in sequestro era quella già appartenuta al padre
defunto perché di vecchia fabbricazione, dopo avere visionato i rilievi fotografici
riproducenti in modo assai fedele e veritiero la pistola, l’aveva identificata con
sicurezza così come aveva riconosciuto anche la confezione di munizioni con
indicazioni certe e di significato univoco. Del resto è sufficiente ricordare che,
secondo gli accertamenti balistici, l’arma era risalente al 1940 ed esternamente era
intaccata dalla ruggine, il che corrisponde anche alle informazioni fornite
dall’imputato, il quale soltanto al dibattimento, preso atto del valore indiziante della
riscontrata effettuazione di un recente intervento di manutenzione, si è indotto a
negare la corrispondenza tra le due armi senza però avere aggiunto alcuna specifica
indicazione descrittiva dell’affermata diversità.
La svalutazione, operata dai giudici di merito, di tale tardivo disconoscimento
e la valutazione degli altri elementi indiziari raccolti che ha indotto a confermare il
giudizio di colpevolezza in ordine alla detenzione abusiva dell’arma, è stata operata
con motivazione ineccepibile, conforme ai canoni della logica e della non
contraddizione, non suscettibile di una diversa considerazione nella sede di
legittimità.
3. Va, invece, accolto il motivo di gravame che lamenta l’omessa disamina del
motivo di appello riguardante la mancata acquisizione di prova certa del’ delitti
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erano state constatate dal personale impegnato nella perquisizione e che avrebbero

concorrenti dtafi). di porto illegale della pistola e di porto illegale di arma
clandestina.
3.1 La censura, fondata sulla corretta considerazione del fatto che, se si era
effettivamente trattato di arma comune da sparo, già acquisita priva di
immatricolazione dal padre dell’imputato, il quale l’aveva conservata nella baracca
ove era stata mantenuta poi dal figlio nella consapevolezza della sua presenza, ciò
nonostante non era stato dimostrato che quest’ultimo l’avesse di sua iniziativa
condotta in quel luogo, oppure al di fuori dello stesso locale. Alla questione, che

Appello non ha dedicato alcuna attenzione, né la soluzione relativa è deducibile per
implicito da quanto argomentato in ordine alla ricostruzione in punto di fatto della
condotta di detenzione abusiva, che non affronta sotto alcun profilo la doglianza
difensiva.
Ne discende dunque l’annullamento parziale della sentenza impugnata
limitatamente ai reati di cui agli artt. 12 e 14 L. 497 del 1974 e 23 comma 4 L.
110/1975 ed il rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto;
nel resto il ricorso è privo di fondamento e va dunque respinto.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui agli artt. 12 e 14
L. 497 del 1974 e 23 comma 4 L. 110/1975 e rinvia per nuovo giudizio al riguardo
alla Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.

esplica effetti anche ai fini del porto di arma clandestina, effettivamente la Corte di

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