Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7229 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7229 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
La Camera Carmine, nato a Roggiano Gravina il 24.5.46
La Camera Giuseppe, nato a Roggiano Gravina il 24.11.68
imputati artt. 110 c.p., 5/b e d e 6 L. 283/62
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 23.5.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
I ricorrenti si sono visti confermare dalla Corte d’appello la condanna loro inflitta per
avere violato la normativa sugli alimenti detenendo nella loro azienda zootecnica prodotti
caseari in cattivo stato di conservazione.
Nel fare ciò, la Corte ha ignorato la richiesta del P.G. e quella (subordinata) della difesa
di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione dal momento che il fatto è del 19.2.08 e
la sentenza della Corte è successiva. Per tale ragione essi si rivolgono a questa S.C..
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Il termine ordinario di prescrizione scadeva, infatti, il 19.6.13 ma ad esso vanno
aggiunti 120 giorni complessivi di sospensione (dal 9.5.11 all’11.7.11 e dall’11.7.11 al 23.1.12), tutti
Data Udienza: 29/11/2013
per legittimo impedimento del difensore. Pertanto, il termine scadeva il 19.6.13 e, siccome la
sentenza è del 23.5.13, vale a dire, antecedente, la doglianza è destituita di fondamento.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 C.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013
Il Presidente
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.