Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7229 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7229 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) AZZARELLI SALVATORE N. IL 15/06/1977
avverso la sentenza n. 503/2008 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 02/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

AZZARELLI SALVATORE
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale
responsabilità per il delitto ex art, 648 bis CP escludendo l’ipotesi del furto di cui
l’imputato si era autoaccusato;
-in ogni caso andava ritenuta la ricettazione semplice perché la vettura trovata in suo
possesso non presentava tracce di manomissione;
-andavano applicate le attenuanti generiche per il buon comportamento processuale;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
11 ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di
appello, lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale .
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza di primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al
riguardo, con la decisiva argomentazione che la prova del reato a carico dell’imputato
inviene dalla circostanza che la vettura risultava modificata in varie parti e dalle
dichiarazioni del teste Serio;
del tutto correttamente e con motivazione ineccepibile la Corte di appello ha ritenuto
sufficienti questi elementi probatori,in uno alle infondate versioni rese dall’imputato;
Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad un accertamento
dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato che, essendo immune da
illogicità evidenti, è incensurabile in questa sede di legittimità, laddove, con riferimento
al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di
sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine
alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato
tutti gli elementi a loro disposizione, e se abbiano correttamente applicato le regole
della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre.( Cassazione penale. sez. IV 12 giugno
2008, n. 35318 .)
Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che
la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti
dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di
determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che
riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità dell’imputato e
riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai numerosi e reiterati precedenti
penali dell’imputato, elementi indicati dall’art. 133 c.p., il cui apprezzamento
discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea non è censurabile in sede
di legittimità se congruamente motivato. (Cassazioneiena/e, sez. IV, 04 luglio 2006. n.
32290

1

CONSIDERATO IN FATTO

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicché
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM

Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di t 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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