Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7228 del 11/11/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7228 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
SENTENZA
sui ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento
contro
Gentiluomo Alfonso, nato il 16 agosto 1979
avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Agrigento del 19 luglio 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Data Udienza: 11/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 19 luglio 2014, il Gip del Tribunale di Agrigento quale
giudice dell’esecuzione, in accoglimento del ricorso dell’interessato, ha revocato l’ordine
di sgombero emesso dal pubblico ministero aventtad oggetto un immobile sottoposto
a sequestro preventivo in relazione ad abuso edilizio.
2. – Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, rilevando la violazione degli artt. 321
giudice non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine alla non indispensabilità
dello sgombero. E non si sarebbe considerato il profilo relativo all’aggravamento del
carico urbanistico, pur in presenza di un immobile abusivo dotato di nuovi vani e spazi
abitabili capaci di produrre nuovo insediamento e per i quali, non risultava rilasciato,
non solo nessun titolo autorizzativo di nessun tipo, ma neanche il certificato di
abita bilità
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come correttamente ricordato dal Gip, secondo la giurisprudenza di legittimità, il
provvedimento con cui il pubblico ministero, in attuazione di un decreto di sequestro
preventivo, ordini lo sgombero dell’immobile abusivo da persone o da cose, costituisce
una modalità di esecuzione di una misura cautelare reale, il cui contenuto può essere
sindacato dal gip in sede esecutiva, sia con riferimento all’eventuale inesistenza del
titolo, sia in funzione di verificarne l’effettiva indispensabilità per l’attuazione del
provvedimento giurisdizionale (sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 45938, rv. 258312; sez. 3,
30 gennaio 2013, n. 19476, rv. 255959). E nella specie l’ordinanza impugnata
correttamente evidenzia che nel provvedimento di sgombero del pubblico ministero non
sono esplicitate le specifiche ragioni per le quali la finalità di impedire la continuazione
dell’attività illecita non sia già adeguatamente garantita dal vincolo di indisponibilità
connesso al sequestro ed al rispetto delle prescrizioni di custodia, tra le quali, in
particolare, quella di non alterare lo stato del bene. Più in particolare, il provvedimento
di sgombero non contiene alcun riferimento, sia pure per relatíonem, al profilo
dell’aggravamento del carico urbanistico, perché in esso ci si limita ad affermare
genericamente che l’immobile risulta a tutt’oggi residenza stabile del nucleo familiare
dell’indagato e che l’ordine di sgombero appare misura indispensabile al fine di dare
esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo.
P.Q.M.
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e 670 cod. proc. pen., nonché 104 e 92 norme att. Si sostiene, in particolare, che il
Rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015.