Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7228 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7228 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SAITTA DARIO N. IL 07/10/1984
avverso la sentenza n. 1096/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Letto il ricorso proposto ;
CONSIDERATO IN FATTO

2)-Ricorre per Cassazione l’imputato lamentando l’omessa motivazione riguardo al
trattamento sanzionatorio deducendo la violazione dei criteri di cui all’art. 133 CP;
-Chiede l’ annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono del tutto infondati.
3)-Riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio , il ricorso è inammissibile,
essendo la pena conforme ai parametri legali ed essendo il giudicante vincolato al patto
processuale intervenuto tra le parti, anche per quanto riguarda l’esclusione delle aggravanti
ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti , che vengono incluse nel patto solo ai
fini della determinazione della pena da infliggere in concreto, sicché il controllo esercitato
dal giudice sulla corretta applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti non equivale a una concessione delle stesse, proprio perché manca un accertamento
pieno e incondizionato in ordine alla loro sussistenza. ( Cassazione penale, sez.
21/06/2000, n. 18 )
4)-Le censure del ricorrente, in sostanza, si risolvono in censure sulla motivazione che,
tuttavia, non risulta né omessa né illogica, per avere il Tribunale motivato adeguatamente.
5)- I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicché
sono da ritenersi inammissibili ; ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , consegue la condanna al
pagamento delle spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa— al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di E.1500,00 , così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

1)-I1 Tribunale di Genova con la sentenza indicata in premessa, su richiesta ex art. 444
C.P.P., applicava a:
SAITTA DARIO
la pena indicata in sentenza per i reati contestati nel decreto di citazione a giudizio;

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