Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7227 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7227 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERRELLA VINCENZO N. IL 17/07/1955
avverso la sentenza n. 46524/2010 TRIBUNALE di NAPOLI, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 29/11/2013
– che il Tribunale di Napoli in composizione monocratica con sentenza del 16\11\2012 ha
condannato PERRELLA Vincenzo alla pena dell’ammenda per violazione degli ara. 19 e 30 1.
394\91 [acc. in Napoli il 14/8/20101;
— che il difensore dell’imputato ha proposto -appello- e gli atti sono stati trasmessi a questa
Corte Suprema ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.;
— che il gravame é stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Gennaro SIMEONE, il quale non
risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione;
— che non è prevista alcuna deroga neppure nel caso di appello convertito in ricorso, poiché
altrimenti verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi
sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione (Sez. V n. 23697, 29 maggio
2003; Sez. III n. 2233, 10 ottobre 1998 ed altre prec. conf.)
— che il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613, 1°
comma, c.p.p. e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013
Ritenuto: