Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7227 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7227 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GABRIELE YURI N. IL 23/05/1991
2) BRITO LIMA DILSO N. IL 05/03/1990
avverso la sentenza n. 6134/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 11108/2012
Considerato che:
Gabriele Yuri e Brito Lima Dilso ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di
Roma del 23/1/201t, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli del 16/3/2011,
previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti alla contestata aggravante,
riduceva la pena loro inflitta ad anni due e mesi due di reclusione ed C 600,00 di multa,
ciascuno, per i reati di cui agli artt. a) 1101, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. b) 110, 582,
e); deducono la carenza ed illogicità della motivazione per travisamento del fatto.
Il ricorso è del tutto privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione
all’ad 591 lett. c) c.p.p., mancando in esso ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
I motivi di ricorso sono sostanzialmente coincidenti con i motivi di appello e non una parola e
spesa per confutare le argomentazioni del giudice di appello che ha, con esaustiva
motivazione, rigettato tali motivi. Al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso
quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di
emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del
22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione proposta da entrambi gli imputati; a ciò consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4 dicembre 2012

585, 576, 61 n. 2 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA