Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7226 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7226 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

De Feo Maria, nata a Vico Equense il 2.2.61
Savarese Giovanni, nato a Vico Equense il 22.12.61
imputati artt. 44/c, 64, 71, 95 D.P.R. 380/01, 181 d.lgs 42/04 e 734 c.p.
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Torre Annunziata

del 10. 4.13

Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;

osserva

Con il provvedimento impugnato, ai ricorrenti è stata applicata la pena di anni 1 di
reclusione (savarese) e quella di mesi 10 di reclusione (De Feo) in ordine ai reati di cui agli artt.
44/c, 64, 71, 95 D.P.R. 380/01, 181 d.lgs 42/04 e 734 c.p.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non
adeguatamente il proprio convincimento.

abbia motivato

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole sufficienti a
giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il giudice
dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in
proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto, operata in

Data Udienza: 29/11/2013

sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto
dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99,
Bonacchi, Rv. 215071 — e ribadita anche di recente — sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622), la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (Sez. V
15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della
esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie.
Lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta, infatti, che il G.i.p. ha fondato le
ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sul richiamo al
verbale di sequestro evidenziando che da esso emerge che il Savarese e la De Feo, in qualità
di committenti e proprietari, hanno realizzato, in assenza di permesso di costruire ed in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico dei lavori di ristrutturazione edilizia che hanno
determinato una modificazione della sagoma dei prospetti e dei volumi.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1500 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013

Il Presidente

I

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