Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7225 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7225 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PILIEGO DAVIDE N. IL 08/08/1992
avverso la sentenza n. 1285/2011 TRIBUNALE di BRINDISI, del
20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 10954/2012
Considerato che:
Piliego Davide ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi del
20/12/2011, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata nei suoi confronti la pena di anni due di reclusione ed C 500,00 di
multa per i reati di cui agli artt. 1) 110, 648 cod. pen. – 2) 110, 56, 628 commi
1 e 3 cod. peri., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della motivazione in
Il motivo proposto risulta generico, non avendo il ricorrente indicato
concreti elementi a sostegno della sua responsabilità in ordine ad un reato
diverso da quelli oggetto di contestazione e risultando corretta la qualificazione
giuridica del fatto così come recepita nell’accordo tra le parti ratificato dal giudice
con la sentenza impugnata. Deve, al riguardo rilevarsi che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è adeguato al contenuto nell’accordo tra le
parti e la possibilità di ricorrere per cessazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di
errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla
pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte
in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (sez. 6 n. 45688 del
20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; sez. 4 n. 10692 del 11/3/2010, Hernandez,
Rv. 246394).
Le su esposte considerazioni impongono la dichiarazione di inammissibilità
del ricorso. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 4 dicembre 2012

relazione alla qualificazione giuridica dei fatti contestati.

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