Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7224 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7224 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERANDRIA MARIO N. IL 10/06/1943
kl eqUARRI
avverso la sentenza n. 416/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 29/11/2013

Con sentenza in data 20/11/2012 la Corte di Appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, ha
confermato la sentenza del 21/4/2011 del Tribunale di Sassari con cui il Sig. Mario
PERANDRIA è stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt.81 cod. pen., 44,
lett.c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e 181 del d.lgs. 22 gennaio2004, n.42, accertato il
4/12/2008.

Il ricorso è manifestamente infondato. Sotto un primo profilo, i giudici di merito hanno ritenuto
accertato che le opere fosse ancora in fase di costruzione; tale conclusione, fondata sulle
dichiarazioni dei verbalizzanti, risulta non contestata dal ricorrente nell’atto di appello
mediante censure specifiche ed è stata confermata dalla Corte di appello che ha ritenuto la
circostanza appurata. Quanto al concetto di “automatica” che il ricorrente censura nella
sentenza di primo grado, si tratta di passaggio motivazionale non ripreso dai giudici di appello
e, dunque, non suscettibile di costituire fondamento del ricorso avanti questa Corte. Del resto
la Corte di appello ha chiaramente ritenuto che l’edificio abusivo abbia una sua rilevanza in
relazione al vincolo esistente sulla zona, il tutto a prescindere dal fatto che la realizzazione di
un intero edificio abusivo, con conseguenti superficie e volumetrie non autorizzate, non può
rientrare fra le opere minori suscettibili di sanatoria paesaggistica.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la non rilevanza in questa sede dell’avvenuta
maturazione dei termini massimi di prescrizione del reato in epoca successiva alla sentenza
impugnata, nonché in epoca anteriore alla sentenza di appello nei casi in cui la prescrizione
stessa non sia stata dedotta in quella sede e non sia stata rilevata (Sez.Un., n.32 del 22
novembre-22 dicembre 2000, rv 217266; n.33542 del 27 giugno-11 settembre 2001, rv
219531; n.23428 del 22 marzo-22 giugno 2005, rv 231164).
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/11/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) vizio motivazionale ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in ordine all’epoca di commissione del reato; b) vizio
motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. con riferimento alla sussistenza dei
presupposti del reato ambientale difettando un accertamento sulla offensività della condotta.

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