Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7224 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7224 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GJULJA ALEXANDER N. IL 12/03/1983
avverso la sentenza n. 10786/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 10826/2012
Considerato che:
Gjulja Alexander ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli del 21/4/2011, confermativa della sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere del 6/2/2007 con la quale è stato condannato alla pena di mesi
nove di reclusione per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. ,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) cod.
proc. pen.; deduce la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle
motivazione in ordine al diniego dell’applicazione delle sanzioni sostitutive.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato i motivi proposti. Difatti con riferimento alla mancata concessione delle
attenuanti generiche, già riconosciute prevalenti all’aggravante, nella massima
estensione, si è fatto riferimento alla congruità della pena in relazione al fatto
non di lieve entità, non sussistendo altresì le condizioni per sostituire la pena
detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 4 dicembre 2012

attenuanti generiche nella massima estensione nonché la mancanza di

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