Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7223 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7223 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LAUDANNO CARLO N. IL 22/03/1976
avverso la sentenza n. 12141/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 10801/2012
Considerato che:
Laudanno Carlo, a mezzo del difensore di fiducia avv. Sabato Mosciano, ricorre avverso
la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 13/4/2011, confermativa della sentenza del
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 8/10/2010, con la quale è stato
condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di ed C 400,00 di multa reclusione per il
reato di cui agli artt. 624 bis, 61 n. 5 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.
al diniego delle attenuanti generiche. Con altro ricorso, presentato a mezzo di altro difensore di
fiducia – avv. Maurizio Sasso – deduce l’erronea valutazione delle prove in relazione alla
valutazione della persona offesa e l’erronea ed incompleta valutazione dei documenti esibiti
dalla difesa.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché propongono motivi manifestamente
infondati. Quanto alla concessione delle attenuanti generiche, di cui al primo motivo di ricorso,
si è fatto riferimento ai precedenti penali specifici già riportati dall’imputato ed alle modalità
del fatto. E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte,
deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod.
pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata
sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché
congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti
di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti
gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Il secondo ricorso è del tutto privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., mancando in esso ogni correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione di primo grado, ritualmente richiamata per relationem dalla
sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Al riguardo questa Corte
ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
Alla dichiarazione di inammissibilità di entrambe le impugnazioni proposte consegue,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

606, comma 1, lett. e); deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine

processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 4 dicembre 2012

della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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