Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7222 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7222 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLUARDO GIOVANNI N. IL 12/10/1938
PUCCIA MARIA ROSA N. IL 19/12/1944
avverso la sentenza n. 3117/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
02/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 29/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 02/04/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Modica, in composizione monocratica, in
data 08/04/2010, appellata da Giovanni Belluardo e Maria Rosa Puccia, imputati
dei reati di cui agli artt. 44, lett. b); 93, comma 1, 94, commi 1 e 4, 95 d.P.R.
380/2001 [come contestati in atti] e condannati alla pena di mesi uno di arresto
ed C 10.000,00 di ammenda; pena sospesa subordinatamente alla demolizione

2. Gli interessati proponevano ricorsi per Cassazione, deducendo violazione
di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati ed alla
prescrizione dei reati.
3.Le censure dedotte nel ricorso sono generiche ed infondate. La Corte
Territoriale ha congruamente motivato in ordine alla responsabilità penale degli
imputati. Trattavasi non di un manufatto costituente pertinenza di preesistente

tte

fabbricato, maVintervento di nuova costruzione avente una superficie di mq.
13,50 x mt. 3 h, per il quale erano necessari sia il permesso di costruire, sia
l’osservanza delle prescrizioni in materia antisismica di cui alle norme contestate
(vedi sentenza 2° grado pagg. 3 – 4)3.1. L’opera in questione non risulta sanata per intervenuto rilascio di
idonea concessione in sanatoria.

4. La manifesta infondatezza dei ricorsi preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione dei reati, maturata 1’11/04/2013, epoca successiva alla
decisione impugnata emessa il 02/04/2012 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez.
U. n. 23428 del 02/06/2005].

5.Vanno dichiarati, pertanto, inammissibili i ricorsi proposti da Giovanni
Belluardo e Maria Rosa Puccia con condanna degli stessi al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,000″,
U414~ KILA ^.10,~44
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

2

del manufatto abusivo.

Così deciso il 29 Novembre 2013

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