Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7222 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7222 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MASCIOLI GIOVANNI N. IL 09/11/1989
avverso la sentenza n. 13659/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/04/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 04/12/2012
R.G. 26606/2010
Considerato che:
Mascioli Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del
7/4/2010, confermativa della sentenza del Giudice delle indagini preliminari del 21/9/2009 con
la quale è stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 600,00 di
multa per reati di cui agli artt. a) 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. b) 110, 628 commi 1 e
comma 1, lett. e); deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento
all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato. Il difensore dell’imputato faceva
pervenire rinuncia al ricorso, che questa Corte non può prendere in considerazione per non
essere stata sottoscritta dall’imputato.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4 dicembre 2012
3 n. 1 cod. pen. c) 110, 340 cod. pen. chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,