Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7221 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7221 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITOLO ALFONSO N. IL 12/05/1956
VITOLO ISOLINA N. IL 09/06/1960
VITOLO MARIO N. IL 01/07/1965
VITOLO SABATINO N. IL 14/02/1968
CARMANDO ANTONIO N. IL 23/01/1939
CESARO FRANCO N. IL 03/10/1981
avverso la sentenza n. 2630/2011 TRIBUNALE di SALERNO, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in N e MA, nella camera di consiglio del 29/11/2013

Ritenuto:
— che il Tribunale di Salerno con sentenza del 31/10/2012 ha affermato la responsabilità penale
di VITOLO Alfonso, VITOLO Isolina, VITOLO Mario, VITOLO Sabatino, CARMANDO
Antonio e CESARO Franco per i reati di cui agli artt. 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 d.P.R.
380\01(acc. in Cipriano Picentino, il 7/8/2009);
— che avverso detta sentenza gli imputati hanno congiuntamente presentato appello e gli atti
sono stati trasmessi a questa Corte Suprema ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.;
— che sebbene l’impugnazione sia stata predisposta dall’Avv. Anna VASSALLO, la quale non
risulta iscritta non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, essa reca in calce
la nomina del suddetto difensore sottoscritta da tutti gli imputati i quali, evidentemente, hanno
fatto proprio il contenuto dell’atto di gravame,
— che, tuttavia, l’impugnazione risulta manifestamente infondata in quanto basata su riferimenti a
dati fattuali ed atti del procedimento non accessibili a questa Corte e su una non corretta lettura
delle norme richiamate, ipotizzandosi che la sanatoria rilasciata per l’intervento abusivo edilizio
ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380\01 estenda i sui effetti anche con riferimento ai reati per i quali è
intervenuta condanna.
— che occorre ribadire come in materia di violazione della normativa urbanistica, l’estinzione
delle contravvenzioni a seguito di rilascio di concessione in sanatoria operi solo in ordine al reato
urbanistico per il quale la concessione stessa è prevista, con la conseguenza che, se con il reato
urbanistico concorrono altri reati di diversa natura, come la violazione della normativa
antisismica o della normativa sulle opere in cemento armato, tali ultimi reati non possono
ritenersi estinti (v. Sez. III n. 11511, 21 marzo 2002 ed altre prec, conf.);
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613, 1° comma, c.p.p. e, a
norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa
sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata, di curo 1.000,00

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