Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7221 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7221 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MACI CLAUDIO N. IL 29/12/1974
avverso la sentenza n. 6725/2011 CORTE APPELLO di TORINO del
07/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 21/11/2012

FATTO E DIRITTO
MAC’ CLAUDIO ricorre in cassazione avverso la sentenza, in epigrafe
indicata, della Corte d’Appello di Torino che in parziale riforma della
sentenza di condanna emessa nei suoi confronti 11 6.07.2011 dal GUP del
Tribunale di Novara, in ordine al delitto di tentativo di furto aggravato.
Si denuncia vizio di motivazione per essere rimasto disatteso l’obbligo di
immediata declaratoria di determinate cause dì non punibilità ed in
riferimento al trattamento sanzionatorio..
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto
per motivi manifestamente Infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo
nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva
critica alla decisione impugnata, essendosi fatto ricorso a formule di stile.
E il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di
dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più
punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo
chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al
fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi
ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999,
Macis, RV 213812; Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV
197180;Cass. 4, 1 aprile 2004, Distante, RV 228586).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cosi deciso in Roma in ca ra di consiglio il 21 novembre 012.
Il Consigli; – ;ste ore
i President
Cla
iacomo Fo

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