Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 722 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 722 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIANI MICHELE N. IL 31/12/1970
LANAVE MICHELE N. IL 05/11/1982
MILLONI ANDREA N. IL 07/01/1971
avverso la sentenza n. 3498/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/11/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CIANI Michele, MILLONI Andrea e LANAVE Michele ricorrono con-
tro la sentenza d’appello specificata in epigrafe, che confermava la loro condanna per il
reato previsto dall’art. 416 bis cod. pen., e denunciano genericamente mancanza di
motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza e alla congruità della pena inflit-
§2.
I ricorsi sono manifestamente infondati, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto dei ricorrenti – ha puntualmente ademptuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza del reato e la colpevolezza
degli imputati.
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che
avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille ciascuno alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille per ciascuno alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.
ta.