Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 722 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 722 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIULIANO GILIO N. IL 13/08/1937
avverso la sentenza n. 204/2015 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
24/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente censura l’impugnata sentenza anzitutto denunciando
l’insufficienza degli elementi a suo carico. In particolare, ritiene non sia
sufficientemente probante la circostanza che egli fosse titolare della carta
Postepay utilizzata per perpetrare la truffa, risultando poco verosimile che ad
oltre settanta anni potesse fare disinvolto uso dei moderni strumenti telematici
e, in particolare, del sito eBay tramite cui veniva commesso il fatto. Conclude

della condotta truffaldina (alfredogiuliano@fastwebnet.it ), quest’ultimo si
sarebbe dovuto individuare in persona di suo figlio Alfredo.
Si tratta, all’evidenza, di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie in
punto di fatto e della riproposizione di una tesi difensiva già vagliata
negativamente della corte d’appello. Tesi arricchita in questa sede solamente da
un particolare di fatto (l’esistenza di un figlio di nome Alfredo risulterebbe dallo
stato di famiglia allegato all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato), ovviamente non deducibile per la prima volta in sede di legittimità.
Invero, ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando
emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da
rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione
decisionale (Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 – Rv. 202133). In altri termini,
occorre che il giudice abbia omesso del tutto di prendere in considerazione il
punto sottoposto alla sua analisi, talché la motivazione adottata non risponda ai
requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo
su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle
ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte
dalle parti (Sez. 4, n. 10456 del 15/11/1996 – Rv. 206322).
Quindi non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura
alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte
di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla
correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una
nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare
se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve
condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione
sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento (v. Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006 – Bruzzese, Rv. 235510;
Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007 – Servidei, Rv. 237652; Sez. 2, n. 7380 del
11/01/2007 – Messina ed altro, Rv. 235716).

prospettando che, anche in base all’indirizzo email utilizzato dal presunto autore

Con il secondo motivo l’imputato si duole dell’erronea qualificazione giuridica
del fatto in termini di truffa, anziché di insolvenza fraudolenta, Anche in questo
caso si tratta della riproposizione di questione già correttamente risolta dalla
corte d’appello. Infatti, il delitto di truffa si distingue da quello dì insolvenza
fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di
circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in
errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la
dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente (Sez. 7, n. 16723 del

propria esatta identità e non già lo stato dì insolvenza, ossia l’incapacità
patrimoniale di adempiere all’obbligazione assunta.
L’ultima doglianza concerne il mancato riconoscimento della circostanza
attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Sul punto la corte d’appello ha
osservato che la perdita della somma di C 633,00 non può essere considerato un
danno patrimoniale lievissimo e trattasi di valutazione di merito non sindacabile
in questa sede.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 24/10/2016.

13/01/2015 – Caroli, Rv. 26336001). Nella specie, il Giuliano ha dissimulato la

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