Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 722 del 08/10/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 722 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEBOLE SALVATORE N. IL 01/10/1957
avverso la sentenza n. 900/2007 TRIBUNALE di ENNA, del
20/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E.
che ha concluso per ,t’ j4g
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Data Udienza: 08/10/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 20.1.2011 (dep. il 17.10.2012) il G.M. del
Tribunale di Enna affermava la penale responsabilità di Debole Salvatore in
relazione al reato previsto e punito dall’art. 134 del Tulps condannando il
medesimo alla pena di euro 200,00 di ammenda. La condotta tenuta dal Debole
risulta consistere nella applicazione di tariffe – nell’ambito di attività gestionali di
un istituto di vigilanza privata – più basse per taluni servizi rispetto a quelle
indicate nel tariffario approvato, nel 2003, dal Prefetto di Enna. Il fatto risulta
dai risultati della verifica amministrativa operata presso la sede dell’istituto di
vigilanza privata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Debole Salvatore, con distinti motivi
redatti dal difensore. Con il primo si deduce erronea applicazione della normativa
di riferimento. La norma che stabiliva la fissazione delle tariffe per i servizi di
vigilanza privata ad opera del Prefetto è stata, infatti, dichiarata – con sentenza
emessa dalla Corte di Giustizia UE del 13.12.2007 – non conforme al principio
della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi. Da ciò deriva che non può
dirsi sussistente alcun obbligo penalistico di adeguamento a detto tariffario, con
applicazione dell’art. 2 cod. pen. .
Con il secondo motivo si rappresenta, in ogni caso, che il reato contestato è
estinto per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 157 cod. pen. trattandosi di
contravvenzione commessa in data 16.12.2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
In effetti, la disciplina prevista dal Tulps (RD n.773 del 18.6.1931) già nella
corrente interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa prima della
decisione emessa dalla Corte di Giustizia UE in data 13.12.2007 (tra le altre,
Cons. di Stato Sez. IV 5.10.2007 n.4644) non poteva dirsi orientata alla
fissazione di limiti minimi inderogabili per la prestazione dei servizi di vigilanza.
La previsione di cui all’art. 135 Tulps, infatti, conteneva esclusivamente il divieto
di ricevere «mercedi maggiori» rispetto a quelle indicate nella tariffa approvata
dal prefetto e pertanto non impediva di richiedere prezzi inferiori a quelli minimi.
Peraltro, dopo la citata decisione della Corte di Giustizia – che ha ritenuto
contraria al principio di cui all’art. 49 del Trattato CE la stessa fissazione delle
tariffe con approvazione del Prefetto – è stato emesso il d.l. n.59 del 8.4.2008
(conv. in legge n.101 del 6.6.2008) con cui è stata abrogata la previsione
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accertato il 12.12.2006 e ad avviso del giudicante appare pienamente provato
contenuta nell’art. 135 in tema di necessaria approvazione delle tariffe da parte
del prefetto e in tema di divieto di ricevere mercedi maggiori.
L’attuale disciplina prevede esclusivamente l’obbligo di comunicare al prefetto la
tabella delle tariffe dei servizi offerti (art. 257 ter comma 2 reg. esecuz. tulps) e
l’obbligo di indicare nel registro di cui all’art. 135 tulps l’onorario convenuto e
l’esito della operazione (art. 260 reg. esecuz. tulps).
E’ evidente, pertanto, che – al di là della portata delle disposizioni innovative
introdotte nel 2008 – non poteva dirsi integrata alcuna condotta penalmente
per taluni servizi, rispetto a quelle indicate nella tabella all’epoca approvata dal
prefetto.
Va pertanto annullata senza rinvio la decisione impugnata perchè il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla
legge come reato .
Così deciso il 8.10.2013
rilevante lì dove, come nel caso in esame, fossero state praticate tariffe inferiori,