Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7219 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7219 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARZOCCHI ALESSANDRO N. IL 21/12/1973
avverso la sentenza n. 1761/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 29/11/2013
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013
Ritenuto:
— che la Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 23/5/2013 ha riformato parzialmente la
sentenza 17/1/2012 del Tribunale di quella città, dichiarando la prescrizione del reato di cui all’art. 5
d.lgs. 74\2000 e confermando l’affermazione di responsabilità penale di MARZOCCHI
Alessandro per il residuo reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74\2000;
— che la Corte di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali;
— che avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, il quale
deduce l’erronea lettura dell’art. 10 d.lgs. 74\2000 in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo e
della impossibilità di ricostruire il reddito ed il volume degli affari delle ditte a lui riconducibili;
— che va ricordato come, affinché possa ritenersi integrato il reato in esame, non sia richiesto che si
verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d’affari o dei redditi, essendo
sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa
pervenire «aliunde» (Sez. III n. 36624, 21 settembre 2012; Sez. III n. 39711, 12 ottobre 2009; Sez.
III n. 5791, 6 febbraio 2008). Nella fattispecie, la Corte del merito ha motivatamente illustrato,
senza incorrere in cedimenti logici o manifeste contraddizioni, sulla base di quali elementi fattuali si
era successivamente pervenuti alla ricostruzione del volume d’affari dell’imputato;
— la Corte territoriale ha, altrettanto motivatamente, riconosciuto la sussistenza del dolo specifico
di evasione, rilevando come l’imputato non avesse presentato, per gli anni di interesse, le
dichiarazioni fiscali, circostanza che, diversamente da quanto affermato in ricorso, assume evidente
rilievo;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente
fissata, di euro 1.000,00.