Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7218 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7218 Anno 2013
Presidente: COSENTINO GIUSEPPE MARIA
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) RAPOTEZ GIOVANNI N. IL 10/07/1944
avverso l’ordinanza n. 23/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
28/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi dif sor Avv.;

Data Udienza: 06/12/2012

Letto il parere del Sostituto Procuratore Generale
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

che ha concluso per

1.1)-La Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile l’istanza di
restituzione nel terml per impugnare proposta in proprio da:
RAPOTEZ GIOVANNI
-invero a parere della Corte tale istanza era preclusa all’imputato in quanto la
sentenza della medesima Corte di appello per la quale veniva chiesta la
restituzione nel termine era stata già impugnata per cassazione dal difensore
dell’ imputato;
2.1)-11 Rapotez ricorre per cassazione deducendo, sia la violazione dell’art. 548
CPP in quanto la sentenza non gli sarebbe stata mai notificata e sia la mancanza
di competenza della Corte di appello a provvedere ex art 175 CPP essendo stato
da lui proposto autonomo ricorso per cassazione;
CHIEDE l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-Del tutto infondata è l’eccezione di incompetenza della Corte di appello a
provvedere ex art. 175 CPP posto che il provvedimento della Corte territoriale è
stato emesso su specifica istanza presentata dal ricorrente a tale organo, a nulla
rilevando che, per altro verso , l’istante abbia direttamente proposto ricorso per
cassazione.
3.2)-Tanto premesso va osservato che il principio di diritto affermato dalla Corte
di appello di Palermo risulta superato dalla pronuncia della Corte Costituzionale
che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 175 comma 2 c.p.p. nella
parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto
effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per
proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle
ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata
proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato. ( Corte
Costituzionale, 04/12/2009, n. 317 ) ,
3.3)-Tuttavia, il ricorso dell’imputato , pur se ammissibile sotto questo aspetto ,
contraddice la pronuncia della Corte costituzionale, difettando totalmente
l’allegazione di elementi di qualsiasi genere per dimostrare di non avere avuto
effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento.
-Invero, il condannato contumaciale che intenda chiedere la restituzione nel
termine per l’impugnazione per non aver avuto conoscenza del procedimento o del
provvedimento e senza avere volontariamente rinunciato a comparire o a proporre
impugnazione, seppure non abbia l’onere di provare detta condizione, ha
comunque l’onere, ove la richiesta sia proposta pitre il termine di trenta giorni a

1

CONSIDERATO IN FATTO

far data dalla notifica della condanna al difensore d’ufficio, di allegare i fatti da
cui dedurre che sia venuto a conoscenza della condanna in epoca diversa e
successiva. ( Cassazione penale, sez. II, 08/03/201 l, n. 12791 )

dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara
3.5)-Ai sensi
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato
al pagamento delle spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, della somma di E. 1000,00 , così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende
Così deliberato in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico 4 entile

Il Presidente
Dott. Giuseppe Maria qosentino

3.4)-Consegue l’inammissibilità del ricorso.

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