Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7217 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7217 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 29/11/2013

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Pomentale Giovanna, nata a S. Vito dei, Normanni il 19.11.53
imputata art. 44 D.P.R. 380/01
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 21.12.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

La ricorrente è stata condannata per avere realizzato opere edilizie (segnatamente una
veranda) in assenza di permesso di costruire, in adiacenza ad un immobile preesistente.
Con l’odierno gravame, ella impugna la conferma, da parte della corte d’appello, della
prima sentenza facendo osservare che i lavori in questione non erano dotati di una propria
autonomia risolvendosi in una pertinenza e, come tali, necessitanti solo di DIA. Si contesta,
piuttosto, che la sentenza è carente sul piano motivazionale a proposito della responsabilità
dell’imputata.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
L’argomento sopra detto, infatti, è stato svolto anche dinanzi alla Corte d’appello ed ha
ricevuto da tali giudici risposta congrua e corretta facendosi notare che i manufatti in

s

contestazione non possono essere qualificati come pertinenze dell’edificio preesistente «avendo
determinato un ampliamento dello stesso in modo tale da consentirne un migliore godimento».
I giudici sottolineano, altresì, che i lavori erano stati realizzati in aggiunta ad opere già
di per sé abusive per le quali era ancora pendente una domanda di condono e che
l’effettuazione di ulteriori opere su manufatti abusivi è sempre vietata anche nella eventualità
(peraltro, non ricorrente nella specie) che si tratti di lavori assentibili con semplice DIA.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013

Il Presidente

Nessun vizio, quindi, affligge la sentenza impugnata ed alla inevitabile declaratoria
preannunciata segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

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